L’obbligo di gare telematiche negli Appalti è in vigore da qualche anno: occorre, per tenersi sempre aggiornati, tracciare adesso una guida completa a tutto ciò che è necessario sapere sull’argomento.
Le nuove regole, ricordiamo sono state introdotte dall’art. 40 del Codice degli Appalti (D. Lgs. 50/2016), con l’obbligo di utilizzare le gare telematiche per le PA recepito direttamente dall’articolo 22 della Direttiva 2014/24/UE.
Maggiori informazioni sono disponibili a questo link.
Scopriamo qui di seguito tutte le informazioni utili relative a questa nuova e importante modalità per gestire le gare.
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Diamo, in primo luogo, un’occhiata alla novella normativa.
Secondo la nuova legge il comma 2 dell’art. 40 del nuovo Codice degli Appalti si ricollega all’articolo 52 della stessa legge, che sostiene:
“In tutte le comunicazioni, gli scambi e l’archiviazione di informazioni, le stazioni appaltanti garantiscono che l’integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione siano mantenute. Esse esaminano il contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione soltanto dopo la scadenza del termine stabilito per la loro presentazione”.
Il recepimento diretto, secondo le modalità previste dal CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale), è totalmente in linea con la direttiva europea sopra citata, che testualmente comporta che:
“Gli Stati membri provvedono affinché tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente direttiva, in particolare la trasmissione in via elettronica, siano eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici (art. 22, co. 1). [Le amministrazioni] […] garantiscono che l’integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione siano mantenute. Esse esaminano il contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione soltanto dopo la scadenza del termine stabilito per la loro presentazione».
In tal modo sono definite le modalità di digitalizzazione delle procedure di tutti i contratti pubblici.
Secondo la legge appena citata, pertanto, il 18 ottobre 2018, è entrato in vigore l’obbligo, per tutte le stazioni appaltanti, di utilizzare mezzi di comunicazione elettronica nell’ambito delle procedure di gara.
Pertanto a partire dalla data appena citata l’utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione risulta diventato esclusivo.
Ma per capirci meglio dobbiamo anche capire cosa siano nello specifico le gare telematiche.
Un contratto di appalto può essere stipulato da un soggetto pubblico con un soggetto privato, o con un altro soggetto pubblico, in seguito ad una procedura di affidamento prevista dalla legge. L’affidamento va poi espletato tramite gara.
La procedura amministrativa segue i passaggi in questione:
La procedura telematica, in pratica ripercorre fedelmente le fasi di quella tradizionale. Ma con la rilevante differenza che tutte le comunicazioni e l’invio dei documenti avvengono per via digitale.
Pertanto le gare telematiche sono procedure di gara d’appalto interamente gestite con sistemi elettronici e telematici.
Gli obblighi possono dirsi adempiuti utilizzando le piattaforme elettroniche di negoziazione. Applicativi che garantiscono il rispetto dell’integrità dei dati e la riservatezza delle offerte nelle procedure di affidamento.
Le piccole stazioni appaltanti, anche riunite in Cuc, che non hanno avuto tempo e soprattutto non hanno risorse per creare una propria piattaforma di e-procurement, possono quindi:
In buona sostanza per capire il funzionamento delle gare telematiche serve seguire questo flusso procedurale:
Le uniche deroghe previste a quest’obbligo per le PA, come indicato dall’art. 58 del Codice degli Appalti, sono le seguenti:
In tali casi, però, le stazioni appaltanti indicano nella relazione unica i motivi per cui l’uso di mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici è stato ritenuto necessario (art. 52, comma 3, D.Lgs. 50/2016).
Questo è un passo molto importante. Infatti il comma 5 dell’articolo 52 del Codice degli Appalti, chiarisce che non può intendersi come comunicazione per la fase di presentazione delle offerte, l’invio mediante posta elettronica certificata.
Questo perché:
A fornire un ulteriore e importante chiarimento sull’argomento è la delibera del 29 gennaio 2020 n. 80 dell’ANAC.
La ratio di tale obbligo, risiederebbe, secondo l’Autorità, nell’obiettivo di facilitare l’ingresso nel mercato europeo dei competitors. Il tutto attraverso la semplificazione delle modalità di presentazione dei documenti di gara.
Secondo l’ANAC in primo luogo l’utilizzo di gare telematiche presenta degli indiscutibili vantaggi con riferimento ai profili della segretezza ed immodificabilità delle offerte.
Tuttavia, secondo l’Autorità risulta la necessità di promuovere una maggiore trasparenza e tracciabilità dei procedimenti selettivi, assicurando al contempo la sicurezza e la riservatezza delle informazioni scambiate.
In conclusione l’Anac ha evidenziato che l’art. 22, comma 2, della direttiva appalti dell’UE stabilisce che gli elementi essenziali della procedura di appalto includono i documenti di gara, le richieste di partecipazione, le conferme di interesse e le offerte.
Le comunicazioni telematiche attengono essenzialmente, anche se non esclusivamente:
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it