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Il pantano normativo delle PEC: come sopravvivere

lentepubblica.it • 5 Gennaio 2015

Le perplessità sulla Posta Elettronica Certificata (PEC) e il suo utilizzo molto limitato non devono frenare la spinta verso una piena digitalizzazione del rapporto tra cittadini, imprese, pubbliche amministrazioni, che dipende in gran parte dalla diffusione del domicilio digitale. In attesa, naturalmente, che grazie al Sistema Pubblico per la gestione dell’Identità Digitale (SPID), all’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) e all’iniziativa Italia Login sia cambiato radicalmente il paradigma di interazione.

I dati sono inequivocabili: sulla base di quanto riportato sul sito web di AgID, nel corso degli ultimi 12 mesi le caselle PEC sono aumentate di circa cinquecentomila unità, con un traffico che si è però ridotto (del 10% circa, 17 milioni di messaggi in meno) e una diffusione che ha raggiunto le 7,8 milioni di caselle PEC. Se facciamo riferimento anche alle statistiche sul gradimento della PEC nella popolazione italiana, la situazione non è molto diversa: al di fuori dell’obbligatorietà prevista per pubbliche amministrazioni, professionisti e imprese, nulla si muove. I cittadini, che dovrebbero utilizzarla volontariamente, non lo fanno. E non è una sorpresa: una ricerca condotta in rete sulle discussioni intorno al tema della PEC, promossa da Digiconsum, emerge un elevato livello di confusione, disinformazione, mancanza di chiarezza. La PEC è avvertita come uno strumento poco agevole, con troppe limitazioni.

 

Lo stallo

Tutto questo crea un problema enorme di “stallo innovativo”: la condizione per far sì che la comunicazione tra amministrazioni e cittadini si sposti effettivamente sul digitale è che questi dispongano di un domicilio digitale. Ma, secondo quanto previsto dal CAD, attualmente ciò può avvenire soltanto tramite la PEC, infatti si legge all’art.3 “Al fine di facilitare la comunicazione tra pubbliche amministrazioni e cittadini, è facoltà di ogni cittadino indicare alla pubblica amministrazione, secondo le modalità stabilite al comma 3, un proprio indirizzo di posta elettronica certificata [..] quale suo domicilio digitale”.

Come è stato fatto notare da più parti, nonostante l’obbligo per le PA di interagire esclusivamente in via telematica con chi comunichi il proprio domicilio digitale sia scattato già da gennaio 2013, non è ancora stato emanato il decreto ministeriale (e forse bastava solo una regola tecnica) che definisce “le modalità di comunicazione, variazione e cancellazione del proprio domicilio digitale da parte del cittadino, nonché le modalità di consultazione dell’ANPR da parte dei gestori o esercenti di pubblici servizi ai fini del reperimento del domicilio digitale dei propri utenti“ .

Senza ANPR, l’intero articolo risulta difficilmente applicabile, perché sembrerebbe venire a cadere la possibilità di comunicare un domicilio digitale, e senza domicilio digitale diversi dei benefici della PEC vengono meno. Infatti, se l’utilizzo è semplicemente quello assimilabile a una lettera raccomandata digitale (con una visibilità dell’indirizzo da attivare per ogni singola comunicazione), esistono già software che contengono funzionalità anche più avanzate, permettendo ad esempio la certificazione del contenuto del messaggio, e con minori limitazioni tecniche della PEC.

Il sostanziale impaludamento della PEC è mostrato dai dati esposti da AgID, non soltanto per la stasi sostanziale nell’evoluzione del numero di caselle, ma anche per la riduzione del traffico complessivo, conseguenza di un utilizzo della casella estemporaneo e contingente, legato a un bando, a una specifica comunicazione. Per le azioni necessarie alla revisione della PEC bisogna anche tener conto delle innovazioni presenti nel nuovo Regolamento europeo in materia di “identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno”, emesso dal Parlamento Europeo e dal Consiglio, a cui la PEC deve allinearsi, e dei noti limiti (attualmente non è interoperabile rispetto agli standard internazionali, nonostante la prescrizione della legge istitutiva, ed è basata su una logica di certificazione dei punti di partenza e di arrivo, e non della comunicazione in sé).

Diventa chiave, in questo contesto di “stallo”, definire al più presto un modo per gestire il periodo di transizione che ci separa dall’entrata a regime dell’ANPR (prevista entro il 2016, secondo il documento “Strategia per la crescita digitale”), riuscendo a beneficiare dei risparmi legati alla digitalizzazione delle comunicazioni tra PA e cittadini, quantificabili nell’ordine di 1 miliardo di euro annui. Come fare?

 

Possibili linee di azione

Una scelta possibile è di disaccoppiare il tema fondamentale del domicilio digitale rispetto ai piani di messa a regime del nuovo paradigma di interazione tra pubbliche amministrazioni e cittadini (caratterizzato da ANPR, SPID, il cui decreto attuativo è stato da poco pubblicato in G.U., e, più in generale, dall’iniziativa Italia Login) e rispetto al superamento delle problematiche legate alla PEC così come progettata e realizzata.

Nei due anni di “transizione” che occorrono per realizzare questo nuovo paradigma di interazione è infatti necessario spingere in modo determinato la diffusione totale del domicilio digitale dei cittadini,  necessario per realizzare il switchover verso la comunicazione digitale tra pubbliche amministrazioni, gestori e operatori di servizi, e cittadini.

Questo risultato credo sia possibile da raggiungere prevedendo due diverse linee di azione:

  • rilassando i vincoli sull’identificazione del domicilio digitale e semplificando l’utilizzo delle comunicazioni digitali con valore legale;
  • avviando verso i cittadini una iniziativa di sensibilizzazione e alfabetizzazione sull’uso delle comunicazioni digitali.

Sul primo fronte, si possono prevedere diverse modalità, alcune già attuate con buoni risultati da amministrazioni locali:

  • (con un intervento amministrativo) rendere più semplice l’assegnazione di una PEC per le comunicazioni meno “delicate”, a basso impatto “giuridico”;
  • (con una piccola precisazione normativa) dare la possibilità al cittadino di comunicare il proprio domicilio digitale anche senza aprire una casella ad hoc di posta elettronica certificata (e quindi consentire alle PA di inviare comunicazioni tramite le proprie PEC. In tal caso la prova di spedizione sarebbe sufficiente per le PA che inviano la comunicazione).

Sul secondo fronte si dovrebbe avviare una campagna di comunicazione che

  • renda chiara la possibilità per il cittadino di utilizzare comunicazioni con valore legale anche se non si ricorre ad una casella PEC e spingere perché ciascuno effettui il proprio “switchover verso una comunicazione totalmente digitale e ne pretenda l’attuazione da amministrazioni e gestori di servizi;
  • ponga in evidenza, come affermato dal CAD, che qui si tratta di esercitare da parte dei cittadini un diritto  (art.3 “I cittadini e le imprese hanno diritto a richiedere ed  ottenere l’uso  delle  tecnologie  telematiche  nelle  comunicazioni  con   le pubbliche amministrazioni”) che porta con sé benefici indubbi in termini di risparmio di tempo e anche economico.

L’accompagnamento a queste richieste dovrebbe rientrare nel novero di iniziative di alfabetizzazione digitale che sono in atto o stanno per essere avviate, anche grazie alla Coalizione nazionale per le competenze digitali coordinata da AgID e alle attività di disseminazione della rete dei Digital Champion locali, e che auspicabilmente tutte le associazioni di consumatori potrebbero supportare.

Il ritardo accumulato sul digitale ci obbliga a intervenire rapidamente per sollecitare da subito un cambiamento culturale profondo che faccia trainare l’innovazione dalla domanda del cittadino, dalle sue richieste di esercizio di diritti affermati solo sulla carta. Mentre si realizzano gli ambiziosi progetti che riformeranno nel profondo l’amministrazione, non possiamo fermarci ad aspettare. Dobbiamo pretendere il digitale adesso.

 

 

FONTE: Agenda Digitale (www.agendadigitale.eu)

AUTORE: Nello Iacono

 

 

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