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Processo Amministrativo Digitale slitta col Milleproroghe al 1° Luglio

lentepubblica.it • 23 Febbraio 2015

Processo telematico: il decreto Milleproroghe contiene un nuovo, ulteriore, rinvio. Questa volta a slittare è il processo amministrativo digitale la cui entrata sarà varata il prossimo 1° luglio (inizialmente doveva essere il 1° gennaio 2015).

L’articolo prevede al comma 1 che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 13 dell’Allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa e l’Agenzia per l’Italia digitale rendono il loro avviso entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali si può procedere in assenza dello stesso.

Il comma 1-bis prevede che a decorrere dal 1 gennaio 2015, il comma 2-bis dell’articolo 136 del codice del processo amministrativo, di cui all’allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, è sostituito ivi rendendo obbligatori – e non più facoltativi – gli adempimenti previsti dall’articolo 136, comma 2-bis, del D. Lgs. 104/2010 (Riordino del processo amministrativo) e la relativa sottoscrizione con firma digitale.

La RT aggiornata afferma che l’articolo, intervenendo sul Codice del processo amministrativo, definisce il termine e semplifica la procedura per l’emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, già previsto dalla legge. L’art. 13 dell’Allegato 2 al Codice del processo amministrativo prevede che con il suddetto decreto, sentiti il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa e il DigitPA, siano stabilite, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, le regole tecnico-operative per la sperimentazione, la graduale applicazione, l’aggiornamento del processo amministrativo telematico, tenendo conto delle esigenze di flessibilità e di continuo adeguamento delle regole informatiche alle peculiarità del processo amministrativo, della sua organizzazione e alla tipologia di provvedimenti giurisdizionali. La disposizione proposta si limita a fissare il termine e a consentire di prescindere dei suddetti pareri, se non resi tempestivamente. Il comma 1-bis sostituisce il comma 2-bis dell’articolo 136 del D. Lgs. 104/2010 (Riordino del processo amministrativo) prevedendo, ad invarianza degli oneri, che tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti sono sottoscritti con firma digitale.

Dall’attuazione dell’articolo in esame, tenuto anche conto della specifica clausola di invarianza, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo non evidenzia effetti d’impatto sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, sul comma 1-bis, andrebbe chiarito se la modifica ivi prevista, rendendo obbligatoria la sottoscrizione degli atti giudiziari con firma digitale, possa determinare effetti onerosi in conseguenza di un incremento della spesa per dotazioni e programmi informatici dell’amministrazione giudiziaria.

A differenza del processo civile, il processo amministrativo potrebbe essere telematico sin dalla notifica dell’atto introduttivo, salvi ovviamente i casi in cui la notifica debba effettuarsi ad una parte privata priva di un indirizzo PEC inserito in un elenco pubblico.

 

 

 

 

FONTE: Governo Italiano

 

 

 

penale

 

 

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