lentepubblica


Cantieri, saranno sanzionati quelli senza cartello con permesso di costruire

lentepubblica.it • 28 Novembre 2017

cartello-di-cantiere_NG1In cantiere deve essere sempre ben visibile il cartello con i dati del permesso di costruire e gli autori dell’attività costruttiva. Lo ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza 48178/2017.


Il cartello relativo al permesso di costruire – se precscritto dal regolamento edilizio o dal provvedimento sindacale – va esposto in ogni caso, altrimenti si configura l’ipotesi di reato – anche dopo la entrata in vigore del Testo unico edilizia – ex artt. 27, comma quarto, e 44 lett. a) del dpr 380/2001 – a carico del titolare del permesso, del direttore dei lavori e dell’esecutore.

 

Ricordiamo che secondo l’art. 20 comma 6 del testo unico dell’edilizia gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio.

 

Inoltre l‘art. 27 c. 4 del dpr 380/2001 prevede che :

 

gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia esibito il permesso di costruire, ovvero non sia apposto il prescritto cartello, ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico-edilizia, ne danno immediata comunicazione all’autorità giudiziaria, al competente organo regionale e al dirigente del competente ufficio comunale, il quale verifica entro trenta giorni la regolarità delle opere e dispone gli atti conseguenti.

 

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato ferme le sanzioni amministrative, si applica l’ammenda fino a 10.329 euro per l’inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste, in quanto applicabili, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire.

 

L’esposizione del cartello assolve all’obbligo di rendere edotti i terzi circa i titoli edilizi rilasciati ed i nominativi dei responsabili dell’attività edilizia nel caso in cui durante lo svolgimento delle attività di cantiere derivino danni nei confronti di terzi, appunto, e non può ritenersi esclusivamente finalizzato a consentire ad eventuali controinteressati di far valere le proprie pretese innanzi all’autorità amministrativa.

 

 

Fonte: Corte di Cassazione
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Inline Feedbacks
View all comments