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Trasmesso il decreto attuativo per i 350 mln di euro all’edilizia scolastica

lentepubblica.it • 16 Aprile 2015

edilizia scolastica, sindaciTrasmesso alla Corte dei Conti il decreto attuativo per la concessione dei prestiti a tasso agevolato dello 0,25% per lavori di efficientamento energetico nelle scuole: saranno stanziati ben 350 milioni di euro a questo scopo, arrivati dal  fondo rotativo Kyoto, previsto dal Decreto Competitività (DL 91/2014).

 

A valere sul Fondo di cui all’articolo 1, comma 1110, dellalegge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite di trecentocinquanta milioni di euro, possono essere concessi finanziamenti a tasso agevolato ai soggetti pubblici competenti ai sensi della normativa vigente in materia di immobili di proprieta’ pubblica adibiti all’istruzione scolastica e all’istruzione universitaria, nonche’ di edifici dell’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), al fine di realizzare interventi di incremento dell’efficienza energetica degli edifici scolastici e universitari negli usi finali dell’energia, avvalendosi della Cassa depositi e prestiti S.p.A. quale soggetto gestore del predetto fondo.

 

I finanziamenti a tasso agevolato sono concessi in deroga all’articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

 

Ai finanziamenti a tasso agevolato si applica la riduzione del cinquanta per cento del tasso di interesse di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 17 novembre 2009.

 

Il fondo di cui al comma l puo’ altresi’ concedere finanziamenti a tasso agevolato a fondi immobiliari chiusi costituiti ai sensi dell’articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, per interventi sul patrimonio immobiliare pubblico per l’efficienza energetica dell’edilizia scolastica e universitaria. Ai fini del finanziamento i fondi immobiliari chiusi presentano i progetti di investimento dimostrando la convenienza economica e l’efficacia nei settori di intervento.

 

L’accesso ai finanziamenti a tasso agevolato avviene sulla base di diagnosi energetica comprensiva di certificazione energetica, ai sensi della normativa vigente.

 

Gli interventi di cui al presente articolo devono conseguire un miglioramento del parametro di efficienza energetica dell’edificio di almeno due classi in un periodo massimo di tre anni. Tale miglioramento e’ oggetto di certificazione da parte di un organismo tecnico terzo individuato col decreto di cui al comma 8. La mancata produzione di idonea certificazione attestante la riduzione del consumo energetico determina la revoca del finanziamento a tasso agevolato.

 

La durata dei finanziamenti a tasso agevolato di cui al presente articolo non potra’ essere superiore a venti anni. Per gli interventi di efficienza energetica relativi esclusivamente ad analisi, monitoraggio, audit, diagnosi, certificazione e progettazione la durata massima del finanziamento e’ fissata in dieci anni e l’importo del finanziamento non puo’ essere superiore a cinquecentomila euro.

 

L’importo di ciascun intervento non puo’ essere superiore a un milione di euro per interventi relativi esclusivamente agli impianti e a due milioni di euro per interventi relativi agli impianti e alla qualificazione energetica a pieno edificio, comprensivo dell’involucro.

 

Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto col Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca, sono individuati i criteri e le modalita’ di concessione, di erogazione e di rimborso dei finanziamenti a tasso agevolato di cui al presente articolo, nonche’ le caratteristiche di strutturazione dei fondi e delle operazioni che si intendono realizzare al fine della compatibilita’ delle stesse con gli equilibri di finanza pubblica.

 

Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della fmanza pubblica.

 

Il coordinamento di tutti gli interventi in materia di edilizia scolastica pubblica, inclusi quelli di cui al presente articolo, e’ assicurato, in raccordo con i Ministeri competenti, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri anche mediante apposita struttura di missione, alle cui attivita’ si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

 

 

 

Fonte: Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
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