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Sindaci: nessuna ordinanza contingibile e urgente se non c’è pericolo imminente

lentepubblica.it • 16 Novembre 2016

giudici di paceIl sindaco non può ordinare la sospensione ad horas l’attività di spargimento delle acque provenienti dal ciclo di lavorazione di un frantoio oleario se non vi è il pericolo irreparabile ed imminente per la pubblica incolumità.

 

Lo afferma il Tribunale amministrativo del Lazio (Tar) – con sentenza 675 di questo mese – in riferimento all’ordinanza contingibile e urgente del Sindaco del Comune di San Vittore. Un provvedimento preso a seguito di richiamate segnalazioni di cittadini che lamentano le esalazioni maleodoranti provenienti dal terreno del proprietario del frantoio oleario. Un provvedimento al quale si è aggiunta anche l’ingiunzione“di provvedere alla bonifica dei terreni e alla rimozione delle anomalie segnalate secondo le indicazioni tecniche stabilite dalla legge”.

 

I presupposti per l’emissione di tale tipo di ordinanza sono la sussistenza di un pericolo irreparabile e imminente per la pubblica incolumità, non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall’ordinamento, e la provvisorietà e la temporaneità dei suoi effetti, nella proporzionalità del provvedimento.

 

Non è, quindi, legittimo adottare ordinanze contingibili ed urgenti per fronteggiare situazioni prevedibili e permanenti o quando non vi sia urgenza di provvedere, intesa come assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile, a tutela della pubblica incolumità.

 

Tali presupposti non esistono là dove l’attività, in questo caso di spandimento delle acque di vegetazione è sottoposta al controllo dell’Arpa e disciplinata dalla normativa ambientale (Dlgs 152/2006, art 130).

 

Infatti, secondo il legislatore del 2006 in caso di inosservanza delle prescrizioni dell’autorizzazione allo scarico l’autorità competente procede secondo la gravità dell’infrazione. Quindi prevede una diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze. Può procedere alla diffida e alla contestuale sospensione dell’autorizzazione per un tempo determinato, “ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente”. In fine può arrivare alla revoca dell’autorizzazione. Questo avviene in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l’ambiente.

Fonte: Green Report (www.greenreport.it)
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