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Pagamento TIA per chi non comunica la superficie e il tipo di rifiuti

lentepubblica.it • 20 Dicembre 2016

TIA tassa igiene ambientaleLa Ctr Lombardia, con la sentenza n. 5023/1472016, ha affermato che il Comune può applicare la Tia in misura piena se il contribuente non ha denunciato correttamente i dati di dettaglio relativi alla superficie ed al tipo di rifiuti prodotti.

 

 


 

La Commissione tributaria, in particolare, ha riconosciuto al Comune la piena legittimità del suo operato poichè la denuncia unica ai fini Tia presentata dal contribuente risultava priva dei dati di dettaglio relativi alla suddivisione della superficie ed al tipo di rifiuti prodotti. In assenza di tali dati, infatti, il Comune può applicare la Tia sull’intera superficie.

 

La Commissione, tenuto conto di quanto esposto e motivato, in diritto e nel merito, in narrativa, nonché della normativa ivi esposta, cui fa esplicito e specifico riferimento ai fini motivazionali nella presente sede, osserva preliminarmente che la richiesta di sospensiva dell’atto, presentata dall’appellante trova assorbenza nella presente decisione di merito. Ciò premesso, si rileva che l’appellante ha proceduto indicando, a partire dall’anno d’imposta 2006, separatamente, secondo il proprio criterio, le superfici produttive e quelle non produttive, contestando che, soltanto a partire da quest’ultimo anno, il Comune aveva cominciato a richiedere il pagamento della tassa sui rifiuti sull’intera superficie del nuovo capannone industriale.

 

In sostanza dall’opposizione dell’appellante si rileva palesemente l’indicazione dell’impugnativa, con conseguente ammissibilità della stessa, seppure la medesima sia da rigettare. Infatti l’ingiunzione contiene tutti gli elementi previsti dall’art. 7, legge 212/2000 e dall’art. 1, comma 162, legge 296/2006, con indicazione delle ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda. Nell’ingiunzione di pagamento sono ben palesi i dati identificativi delle fatture emesse per il pagamento, oltre ad essere indicati l’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni in merito all’atto notificato, nonch’ il responsabile del procedimento, l’organo e l’autorità amministrativa presso cui è possibile chiedere un riesame anche di merito dell’atto, nel rispetto del disposto ex art. 7 citato.

Fonte: CTR Lombardia
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