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Permesso di costruire: quando serve autorizzazione comunale?

lentepubblica.it • 21 Febbraio 2017

permesso di costruireGli interventi di nuova costruzione devono essere soggetti al rilascio del permesso di costruire, oppure si possono considerare opere rientranti nel dettato dell’art. 158-bis del D.Lgs. 152/06 e quindi non soggette ad autorizzazione comunale?

 


 

DOMANDA:

 

Trattasi della realizzazione di un tratto di nuova rete idrica distributrice di acqua potabile (dove prima non c’era, il cui passaggio ha interessato aree private soggette anche a vincoli paesaggistici) e realizzazione di un nuovo tratto di rete idrica in affiancamento alla rete idrica esistente per una futura sostituzione (su suolo pubblico), il tutto a servizio di una determinata zona del paese. Sia la progettazione che l’affidamento dei lavori sono avvenute da parte dell’autorità d’ambito competente (consiglio di bacino a.t.o.). Non è stata richiesta autorizzazione al comune e non è stato preventivamente comunicato l’inizio dei lavori di tali opere al comune. Si chiede se tali opere, essendo opere di urbanizzazione e quindi ricadendo nell’ambito delle disposizioni del DPR 380/01, art. 3 lettera e.2 “opere di urbanizzazione realizzate da soggetti diversi dal comune”, che le qualifica interventi di nuova costruzione debbano essere soggette al rilascio del permesso di costruire, oppure se si possano considerare opere rientranti nel dettato dell’art. 158-bis del D.Lgs. 152/06 e quindi non soggette ad autorizzazione comunale.

 

RISPOSTA:

 

Per una corretta valutazione della problematica posta si ritiene opportuno preliminarmente ricordare che in base all’art. 148, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006 “l’Autorità d’ambito è una struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente regione, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l’esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all’articolo 143, comma 1”; Il successivo comma 2 dispone quindi che “le regioni e le province autonome possono disciplinare le forme ed i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d’ambito di cui al comma 1, cui è demandata l’organizzazione, l’affidamento e il controllo della gestione del servizio idrico integrato”; Ciò premesso si è dell’avviso che la risoluzione della problematica posta non possa prescindere da una attenta valutazione della disciplina organizzativa dell’ATO ed in particolare verificando se in tale ambito le funzioni urbanistiche relative alle occorrenti autorizzazioni edilizie siano state mantenute o meno in capo ai singoli comuni interessati, pur in presenza di un soggetto diverso che possiede una autonoma personalità giuridica, come previsto al citato comma 1; E’ chiaro infatti che se l’opera può considerarsi da questo punto di vista di competenza del Comune stesso, non occorrerà il rilascio del permesso a costruire mentre a diverse conclusioni deve pervenirsi ove si debba ritenere che si tratti di intervento ascrivibile, come sembrerebbe dalle notizie riferite, all’ATO e quindi ad un ente pubblico diverso dal Comune; In quest’ultimo caso troverebbe luogo infatti la disposizione di cui all’art. 3, lett.e. 2 del DPR n. 380/01, citata nel quesito, che considera “interventi di nuova costruzione”, “gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune”, come tali assoggettabili a permesso a costruire; In ogni caso vale la pena di precisare che la necessità o meno del rilascio di tale titolo abilitativo prescinde dal rilievo che l’art. 158 bis del cit. decreto prevede che all’approvazione dei progetti definitivi nei modi ivi indicati possa conseguire la “variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale”, poiché la conformità urbanistica dell’intervento rispetto alla pianificazione deve comunque sussistere come presupposto essenziale di legittimità dell’intervento, sia che occorra o non occorre il rilascio del successivo titolo edilizio richiesto.

 

Fonte: ASFEL - Associazione Servizi Finanziari degli Enti Locali
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8 Maggio 2020 11:06

[…] Se invece, per poter svolgere delle nuove funzioni, è necessario compiere delle modifiche strutturali o distributive, bisognerà richiedere un Permesso di Costruire. […]