L’inversione contabile, o reverse charge è un particolare meccanismo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, per effetto del quale il destinatario di una fornitura di beni o prestazione di servizi (cliente), se soggetto passivo nel territorio dello Stato, è tenuto all’assolvimento dell’imposta in luogo del fornitore o prestatore.
Mediante il reverse charge, limitatamente alle operazioni cui tale regime è applicabile, si trasferisce in capo all’acquirente (cessionario o committente) la qualifica e il ruolo di debitore dell’imposta verso l’Erario. Conseguentemente, al cessionario o al committente non viene addebitata in rivalsa alcuna imposta da parte di colui che effettua l’operazione imponibile. Per effetto del reverse charge, pertanto, il cessionario o committente dovrà calcolare l’imposta dovuta sull’acquisto effettuato e far confluire il predetto importo a debito nella propria liquidazione.
Il riferimento normativo del reverse charge IVA in Italia è rappresentato dall’articolo 17, commi 5 e 6 del dpr 633/1972 (c.d. «decreto IVA»). Di recente, quest’ultimo è stato ampiamente riformato per effetto dell’introduzione dello spesometro trimestrale tramite D.L. 193/2016. Occorre comunque dire che tale riforma non ha toccato la parte relativa al reverse charge.
L’Iva reverse charge sarà applicata a quei campi del settore edile come operazioni come pulizia, operazioni di demolizione, lavori di installazione di impianti e lavori di completamento relativi agli edifici. Il meccanismo dell’inversione contabile pertanto riguarda:
Il sistema dell’inversione contabile previsto nel contesto del novellato articolo 17, comma 6, lett. a-ter), D.P.R. 633/1972 si applica a prescindere dalla circostanza che le prestazioni siano rese dal subappaltatore nei confronti:
In caso di applicazione del Reverse Charge in edilizia, nei casi individuati dalla norma, gli operatori coinvolti dovranno comportarsi come segue:
La circolare n. 14/E del 27 marzo 2015 ha precisato che sono escluse dal nuovo reverse charge interno le forniture di beni con posa in opera in quanto tali operazioni, ai fini IVA, costituiscono cessioni di beni e non prestazioni di servizi, poiché la posa in opera assume una funzione accessoria (art. 12 del D.P.R. n. 633/1972) rispetto alla cessione del bene (Risoluzioni n. 148/E del 28 giugno 2007, n. 164/E del 11 luglio 2007 e n. 172/E del 13 luglio 2007).