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SCIA: quali modifiche ha apportato la Riforma della PA?

lentepubblica.it • 11 Febbraio 2016

SCIA ediliziaLa Scia avrà lo sportello unico ed un modello unico standardizzato per la trasmissione delle richieste. È quanto pre­vede lo schema di decreto at­tuativo della riforma della pubblica amministrazione pubblicato ieri in via ufficiale dal Consiglio dei ministri che ridisegna, semplificandola, la disciplina sulla Scia (segnalazione certi­ficata di inizio attività). Il decreto, composto di quattro articoli, rivede la disciplina generale applicabile alle attività private non soggette ad autorizzazione espressa e delimita gli ambiti dei relativi regimi amministrativi. Si tratta a ben vedere di un provvedimento cornice dato che spetterà a successivi decreti legislativi l’individuazione delle attività oggetto di mera comunicazione, di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o di silenzio assenso, nonché di quelle per le quali è necessaria l’autorizzazione espressa.

 

Il decreto prevede che do­vrà essere l’amministrazione destinataria della Scia a infor­mare il privato, attraverso la pubblicazione sul proprio sito, di un modello unificato (uguale sul tutto il territorio) previsto dal decreto 90/2014. Se nel modulo non sono indicati i do­cumenti da produrre a corredo dell’istanza, l’amministrazione dovrà specificarli in relazione alla «specificità del caso». In particolare si stabilisce che per ogni procedimento deve essere chiarito l’elenco degli stati, qualità personali e fatti che possono essere oggetto del­la dichiarazione sostitutiva, di certificazione o di atto di noto­rietà e le asseverazioni e atte­stazione dei tecnici abilitati o le dichiarazioni di conformità dell’agenzia delle imprese (in tutti i casi deve poi essere ci tata la fonte normativa dell’ obbligo concernente la produzio­ne dei documenti).

 

Per agevolare la presentazione delle istanze da parte del cittadino sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione dovrà esserci uno sportello unico al quale presentare le istanze, segnalazioni e comunicazioni, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di più amministrazioni o di più articolazioni interne in seno alla stessa amministrazione. L’Ammini­strazione può anche istituire più sportelli unici ma solo per consentire al cittadino una pluralità di accessi sul territo­rio. La mancata individuazione dello sportello unico (ma anche la richiesta di documenti che non andavano richiesti) deter­mina grave inadempimento ai doveri di ufficio, perseguibile disciplinarmente.

 

Nelle ipotesi in cui per lo svolgimento di un’attività siano necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, l’interessato dovrà presentare un’unica SCIA, quindi, con evidenti vantaggi semplificativi. Si chiarisce, inoltre, che l’attività soggetta a SCIA può essere iniziata dalla data di presentazione della segnalazione: l’amministrazione che la riceve dovrà trasmetterla alle altre amministrazioni interessate, al fine di consentire, per quanto di loro competenza, il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell’attività e la presentazione, almeno cinque giorni prima della scadenza dei termini, di eventuali proposte motivate per l’adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione dei suoi eventuali effetti dannosi. In caso di accertata carenza dei requisiti o dei presupposti, l’amministrazione che ha ricevuto la SCIA dovrà prescrivere le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per la loro adozione.

 

La sospensione dell’attività, comunque, potrà essere disposta con atto motivato solo in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell’ambiente, del paesaggio, dei beni culturali, della salute, della sicurezza pubblica o della difesa nazionale. Nel caso in cui l’efficacia della SCIA sia condizionata all’acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di altri uffici o amministrazioni, o all’esecuzione di verifiche preventive, si stabilisce che il termine per la convocazione della conferenza di servizi decorre dalla data di presentazione della SCIA allo sportello o, in caso di presentazione mediante raccomandata a.r. o in modalità telematica, dal momento della ricezione da parte dell’amministrazione.

 

Con una norma di cesura il provvedimento indica che le novità in materia di SCIA si applicheranno a tutte le pubbliche amministrazioni. Le Regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, potranno fissare solo ulteriori livelli di trasparenza e semplificazione.

 

Fonte: Pensioni Oggi (www.pensionioggi.it) - articolo di Bruno Franzoni
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