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Accesso agli atti nelle società di diritto privato a partecipazione pubblica

Saracchi Stefano • 12 Settembre 2022

accesso-atti-societa-diritto-privato-partecipazione-pubblicaIn questo approfondimento curato dal Dottor Stefano Saracchi, per Lentepubblica.it, una riflessione sull’accesso agli atti nelle società di diritto privato a partecipazione pubblica.


La legge 7 agosto 1990, n. 241 all’articolo 1 comma 1-ter dispone che “(i) soggetti privati preposti all’esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei princípi di cui al comma 1, con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni in forza delle disposizioni di cui alla presente legge.

Sembra quindi evidente la ratio legislativa ovvero l’intenzione di assicurare l’applicazione dei principi in materia di trasparenza.

Accesso agli atti nelle società di diritto privato a partecipazione pubblica

Una recente sentenza [1] ha chiarito che tale regola si applica non solo alle società in completa partecipazione pubblica ma anche a quelle con capitale misto pubblico-privato.

La sentenza infatti indaga la natura giuridica della società evocata in giudizio arrivando ad affermare che la figura della società a capitale misto pubblico-privato, potenziale affidataria di servizi di interesse economico generale, disciplinata dal D.Lgs. n. 175 del 2016 e, in particolare, dall’art. 17, rende necessario l’applicazione dei principi della legge sul procedimento amministrativo nella misura in cui, dette società concorrano alla produzione di un servizio di interesse generale ai sensi dell’art. 4 del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

In virtù di ciò si deve dedurre che le società partecipate – in quanto aventi quale scopo quello di produrre un servizio di interesse generale – non possono non considerarsi soggetti passivi della disciplina in materia di accesso agli atti la quale si applica alle pubbliche amministrazioni, intendendo per tali anche i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario [2].

 

 

Note

[1]     T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., (ud. 20/07/2022) 03-08-2022, n. 10969.

[2]     cfr. art. 22, comma 1, lett. e), della L. n. 241 del 1990 e ss.mm.ii..

 

Fonte: articolo di Stefano Saracchi - Dirigente con incarico di livello generale dell’Amministrazione di Stato
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