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Il Consiglio di Stato si esprime sulla Digitalizzazione degli Appalti Pubblici

Giusy Pappalardo • 5 Aprile 2021

consiglio-di-stato-digitalizzazione-appalti-pubbliciIl Consiglio di Stato ha reso il parere sullo schema di decreto ministeriale recante le modalità di digitalizzazione delle procedure degli Appalti Pubblici (e-procurement).


Con il parere n. 1940, il Consiglio di Stato si è espresso sullo schema di regolamento del Ministro per la Pubblica amministrazione recante le modalità di digitalizzazione delle procedure dei contratti pubblici (e-procurement), con la c.d. “reingegnerizzazione” in chiave digitale delle fasi di acquisto e negoziazione e l’individuazione delle caratteristiche tecniche generali dei sistemi telematici.

Le nuove regole, ricordiamo, entrano in vigore con l’art. 40 del Codice degli Appalti, con l’obbligo di utilizzare le gare telematiche per le PA recepito direttamente dall’articolo 22 della Direttiva 2014/24/UE.

Maggiori informazioni sono disponibili a questo link.

Digitalizzazione degli Appalti Pubblici: l’opinione del Consiglio di Stato

In attuazione dell’articolo 44 del Dlgs 50/2016, che ha imposto le tecnologie digitali, lo schema:

  • ha puntato sulla “reingegnerizzazione” delle fasi di acquisto e di negoziazione
  • e inoltre ha indicato le caratteristiche tecniche generali dei sistemi telematici.

Per questo l’uso del sistema telematico, secondo il Consiglio di Stato, può essere proficuo nelle procedure di affidamento aggiudicate secondo il criterio del prezzo più basso. Questo poiché la determinazione della soglia di anomalia e l’elencazione dei ribassi d’asta possono essere automatizzate.

I giudici hanno comunque rimarcato che il sistema telematico deve rispettare la sequenza procedimentale descritta dal Dlgs 50/2016.

In particolare si deve garantire la pubblicità delle sedute della commissione giudicatrice e la riservatezza dell’esame delle offerte tecniche.

Infine, nelle procedure di affidamento aggiudicate col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la commissione giudicatrice deve rimanere il solo organo deputato alla valutazione delle offerte tecniche ed economiche ed all’assegnazione dei relativi punteggi.

Questo perché si può demandare al sistema telematico solo lo svolgimento di compiti prettamente aritmetici, come ad esempio il calcolo del punteggio totale assegnato al singolo partecipante. E purché rimanga sempre escluso che il sistema telematico possa sostituirsi alla commissione giudicatrice nell’esercizio del suo potere tecnico-discrezionale.

Il testo completo del parere

A questo link potete consultare il testo completo del parere.

 

Fonte: articolo di Giusy Pappalardo
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