Coronavirus, i Consulenti del Lavoro spiegano l’applicazione del “Lavoro Agile” in una guida redatta in queste ore.
Il Decreto sul Coronavirus, nel tentativo di limitare quanto più possibile gli effetti negativi del fenomeno epidemiologicom prevede (all’art. 2) che il lavoro agile sia
“applicabile in via provvisoria, fino al 15 marzo 2020, per i datori di lavoro aventi sede legale o operativa nelle Regioni Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria e per i lavoratori ivi residenti o domiciliati che svolgano attività lavorativa fuori da tali territori, a ogni rapporto di lavoro subordinato”.
I Consulenti del Lavoro hanno pertanto pensato di chiarire alcuni dubbi interpretativi e applicativi, anche in considerazione del fatto che nelle due versioni del DPCM l’applicazione del lavoro agile passa da ‘automatica’ a ‘provvisoria’.
A questo link potete consultare un approfondimento della nostra redazione sullo Smart Working.
Nello specifico l’approfondimento analizza il regime derogatorio previsto dall’art. 2 del DPCM del 25 febbraio, soffermandosi su:
Secondo i Consulenti, in sintesi, due elementi appaiono in ogni caso certi.
Infine, nel documento è presente anche un modello di autocertificazione informativa, che il datore di lavoro deve compilare per attestare come il rapporto di lavoro agile si riferisca ad un lavoratore appartenente ad una delle aree localizzate come a rischio contagio.
A questo link il testo completo del Documento.