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Il diritto di accesso del confinante all’attività commerciale

Lucca Maurizio • 12 Novembre 2022

diritto-accesso-civico-confinante-attivita-commercialeUn’interessante sentenza, illustrata dall’Avvocato Maurizio Lucca per Lentepubblica.it, fornisce chiarimenti in merito al diritto di accesso agli atti del confinante all’attività commerciale.


La sez. II del TAR Toscana, con la sentenza 24 ottobre 2022, n. 1192, conferma che il requisito della vicinitas, in materia edilizia riconosce al confinante il diritto di conoscere e di accedere agli atti riferiti ad un intervento urbano in adiacenza con i propri beni immobili, ovvero alle attività commerciali insediate nella zona di confine con il proprio abitat (ossia, quello scelto per la propria vita).

Fatti

Nella sua essenzialità, il proprietario di un immobile in adiacenza con un soggetto che somministrava alimenti e bevande (pizzeria) si vedeva dinegare, da parte del SUAP di un Comune, l’accesso alla pratica autorizzatoria dell’attività, invitando lo stesso a rivolgersi agli organi di controllo, ritenendo i fatti di doglianza (le immissioni) non dimostrati (insufficienza degli elementi di prova del danno patito).

La motivazione dell’accesso (sia documentale che nel modello c.d. FOIA), oltre a dimostrare la contiguità con l’esercizio (locale) commerciale (il requisito della c.d. vicinias) e, dunque, la sua legittimazione, giustificava l’interesse diretto, concreto e attuale in relazione all’immissioni, provenienti dall’esercizio, di fumi e odori molesti, precisando che nel corso di serate musicali organizzate durante la stagione estiva si associavano ad immissioni acustiche (oltre il limite consentito, come da accertamento tecnico).

La rilevanza dell’interesse sotteso oltre al requisito della vicinitas

Pare giusto, richiamare un principio in materia di impugnazione dei titoli edilizi, dove l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 22 del 2021, risolvendo un contrasto giurisprudenziale sulle condizioni dell’azione impugnatoria, da parte di chi si ritenga leso da un titolo rilasciato a terzi, ha precisato che la mera c.d. vicinitas, intesa come vicinanza fisica del proprio terreno rispetto a quello oggetto dell’intervento edilizio contestato, non basta a dimostrare l’esistenza di un concreto ed attuale interesse a ricorrere, dovendosi affermare la distinzione e l’autonomia tra la legittimazione ad agire e l’interesse al ricorso: nel caso di specie, entrambi presenti.

La conseguenza che il Giudice adito è tenuto ad accertare anche d’ufficio la sussistenza di entrambe le condizioni dell’azione, non potendosi affermare che la vicinitas, quale elemento di individuazione della legittimazione, sia da sola sufficiente a dimostrare automaticamente la sussistenza anche dell’interesse al ricorso, inteso come specifico pregiudizio derivante dall’atto impugnato, in modo da evitare il compimento di attività giurisdizionali inutili, in contrasto con l’interesse pubblico all’efficienza ed efficacia del processo, ex artt. 111 Cost., 6 e 13 CEDU, 47 Carta UE [1].

Pieno accesso del confinante all’attività commerciale

A fronte del diniego, il ricorso al GA che veniva accolto con condanna alle spese dell’Amministrazione comunale.

Il giudice si limita a richiamare pacifici precedenti:

  • i ricorrenti risiedono nelle immediate vicinanze del locale oggetto di lamentele;
  • il criterio della vicinitas, in materia edilizia, è riconosciuto quale elemento fondante un interesse diretto, concreto e attuale a conoscere gli atti e i documenti del procedimento abilitativo delle attività edilizie svolte del confinante, per verificare la legittimità del titolo e la conformità delle opere realizzate [2];
  • tale criterio di “contiguità” può essere esteso alla fattispecie per identità di ratio: sussiste una situazione di stabile collegamento con l’immobile ove viene esercitata l’attività commerciale.

Il diniego immotivato

Fatte queste considerazioni di premessa sulla piena legittimazione e titolarità all’accesso, osserva, altresì, che l’atto di diniego non risulta proficuamente motivato.

In effetti, per l’accoglimento dell’istanza di accesso non è necessario che una lesione alla posizione giuridica del richiedente si sia già verificata, essendo invece sufficiente uno stabile collegamento tra una situazione giuridica del medesimo al documento di cui è chiesta l’ostensione.

Infatti, il richiedente l’accesso agli atti non deve dimostrare la lesione di una posizione giuridica, ma la potenziale utilità che può trarre dalla conoscenza dei documenti di cui si chiede l’esibizione [3].

L’accesso deve essere consentito, anche quando il richiedente intenda valutare l’azione da intraprendere, non essendo solo funzionale alla tutela giurisdizionale, ma a consentire al privato di orientare i comportamenti sul piano sostanziale per curare o difendere i propri interessi giuridici: in presenza dell’interesse giuridicamente rilevante la PA non ha ragione di negare l’accesso anche se non è ancora stato attivato un giudizio nel corso del quale potranno essere utilizzati gli atti acquisiti, proprio al fine di valutare l’opportunità di una sua instaurazione [4].

L’accesso FOIA

A rafforzare l’illegittimità della condotta si richiamano le disposizioni dell’art. 5, commi 2 e 3 del d.lgs. n. 33/2013 sull’accesso civico e generalizzato ritenendolo applicabile al caso di specie: questo genere di accesso civico viene riconosciuto a “chiunque” al fine di effettuare un controllo diffuso sull’effettivo perseguimento delle finalità istituzionali da parte dei soggetti pubblici e l’istanza non richiede una specifica motivazione né, men che meno, assume a presupposto che si sia già verificata una lesione delle posizioni giuridiche del richiedente.

A margine, pare giusto rammentare che l’accesso è esperibile fintanto che l’Amministrazione abbia la disponibilità (detenga) degli atti, atteso che gli atti posti in essere da una PA nell’ambito della sua attività istituzionale sono atti amministrativi, anche se riguardanti lo svolgimento di attività di vigilanza, controllo e di accertamento di illeciti in materia edilizia, e rimangono tali pur dopo l’inoltro di una denunzia all’Autorità giudiziaria in caso di abusi: tali atti, dunque, restano nella disponibilità dell’Amministrazione fintanto che non intervenga uno specifico provvedimento di sequestro da parte dell’AG, cosicché non può legittimamente impedirsi, nei loro confronti, l’accesso garantito all’interessato dall’art. 22 della legge n. 241/1990 [5].

 

Note

[1] TAR Emilia – Romagna, Parma, sez. I, 6 ottobre 2022, n. 280.

[2] TAR Campania, Salerno, sez. II, 17 marzo 2022, n. 761.

[3] TAR Campania, Napoli, sez. VI, 17 dicembre 2021. n. 8042.

[4] TAR Lazio, Roma, sez. III, 14 marzo 2022, n. 2890.

[5] TAR Abruzzo, L’Aquila, sez. I, 19 settembre 2022, n. 353.

 

Fonte: articolo dell'Avv. Maurizio Lucca - Segretario Generale Enti Locali e Development Manager
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