lentepubblica


Furbetti PA, il Garante della Privacy frena sul nuovo regolamento

lentepubblica.it • 2 Ottobre 2019

furbetti-pa-garante-privacy-frenaIl Garante per la protezione dei dati personali, con il parere n. 167 , frena sullo schema di regolamento per l’attuazione degli interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo.


Furbetti PA, il Garante della Privacy frena sul nuovo regolamento.

Secondo il Garante della privacy, infatti, le misure approntate dal ministero della Pubblica amministrazione per contrastare il fenomeno dell’assenteismo e che consistono nel ricorso all’accoppiata di rilevazioni biometriche (come le impronte digitali) e sistemi di videosorveglianza sono di dubbia legittimità.

Regolamento anti furbetti PA, il Garante della Privacy frena

Per il Garante lo schema di regolamento è tenuto ad attuare presenti profili di dubbia compatibilità, sia con la disciplina europea, sia con quella nazionale in materia di protezione dei dati personali. Fatto già precedentemente rilevato in sede di parere sullo schema di disegno di legge, nonché di audizione dinanzi alle Commissioni parlamentari competenti.

E proprio per questo la previsione dell’obbligatorio impiego contestuale di due sistemi di verifica del rispetto dell’orario di lavoro (raccolta di dati biometrici e videosorveglianza) contrasta con l’esigenza di stretta necessità del trattamento rispetto al fine perseguito. Esigenza tanto più rilevante rispetto ai dati biometrici, annoverati nella categoria di dati personali cui la disciplina europea accorda maggiore tutela.

Infatti presupposto per l’introduzione di un sistema di attestazione della presenza in servizio così invasivo quale quello biometrico è la sua ritenuta efficacia e affidabilità. Quindi è superfluo il concetto del ricorso contestuale alla videosorveglianza, che nulla potrebbe aggiungere in termini di contrasto di fenomeni elusivi.

Ed a ciò si deve aggiungere che i sistemi di videosorveglianza non sono strumenti idonei, di per sé, ad assolvere alla specifica finalità di rilevazione. Nonché di computo dell’orario di lavoro.

Infine, è opportuno sottolineare l’obbligo di fornire un’idonea informativa agli interessati ai sensi dell’art. 13 del Regolamento enunciando le cautele adottate (es. l’assenza di centralizzazione dei dati) e i tempi di conservazione dei dati.

A questo link il testo completo del Parere fornito dal Garante della Privacy.

Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Inline Feedbacks
View all comments