Per il Garante della Privacy non vanno usate le INI-PEC dei professionisti per multe o tasse: l’analisi del Dottor Simone Chiarelli, contestualmente alle indicazioni esplicative del Ministero dell’Interno.
L’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali ha fornito istruzioni volte a evitare criticità derivanti dall’uso, nelle procedure di notifica di violazioni al codice della strada, di taluni indirizzi pec.
In particolare, l’Autorità ha escluso la possibilità di utilizzare gli indirizzi pec riferiti a studi professionali per notificare violazioni commesse con un veicolo intestato al professionista, poiché esse sono visibili anche al personale che collabora con l’intestatario della pec.
Sono comunque arrivate precisazioni del Ministero dell’Interno a questa Circolare, prevedendo, in particolare:
In tal quadro, allo stato attuale, permane ancora la criticità nelle ipotesi di notifica di verbali di contravvenzione al Codice della Strada tramite indirizzi pec che, seppur non aziendali, sono comunque utilizzati nell’ambito all’attività
professionale svolta (es. studi professionali).
Tale problematica potrà essere agevolmente risolta nel momento in cui diventerà pienamente operativo l’INAD.
L’art. 6–quater, comma 2, del CAD, infatti, prevede l’iscrizione automatica nell’INAD del domicilio digitale presente nell’INI–PEC riferito al professionista iscritto ad albo o elenco, fermo restando il diritto di eleggerne uno diverso per fini personali.
Mentre a questo link potete consultare la risposta esplicativa del Ministero dell’Interno.
Pertanto, per illustrare queste novità, Simone Chiarelli, dirigente di Pubblica Amministrazione Locale ed esperto in questioni giuridiche di diritto amministrativo nei settori degli appalti, SUAP, e disciplina generale degli Enti locali, ha messo a disposizione un nuovo video.
Potete guardare il video commento nel player video qui di seguito.