La legge n. 4/2004, con la definizione di “accessibilità” intende riferirsi alla “capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari”. Essa riguarda i prodotti hardware e software (compresi i siti web) delle pubbliche amministrazioni.
Con il richiamo all’inclusione digitale, effettuato dal decreto-legge n. 179/2012, si rende necessario che quest’ultima sia garantita a tutti indipendentemente dal settore (pubblico o privato) e dal tipo di strumento di fruizione, con responsabilità specifiche in caso di mancato rispetto delle norme.
Entro il 31 marzo 2019 le PA sono tenute a pubblicare gli obiettivi di accessibilità dei siti web e dei servizi informatici per l’anno corrente, secondo quanto previsto dalla Circolare AgID n.1/2016.
Con riferimento agli Obiettivi annuali di accessibilità, la disposizione di cui all’articolo 9, comma 7 del decreto-legge n. 179/2012, in un’ottica di trasparenza, stabilisce che le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. , entro la scadenza sopra indicata, sono obbligate a pubblicare nel proprio sito web “gli obiettivi di accessibilità per l’anno corrente e lo stato di attuazione del piano per l’utilizzo del telelavoro”.
Sulla base delle indicazioni dell’Agid, gli enti locali devono:
La Datanet Srl, Società di Tremestieri Etneo (Ct), offre una consulenza gratuita completa ai Comuni che richiedono assistenza sull’indicazione degli obiettivi di accessibilità. Si possono richiedere maggiori informazioni cliccando su http://www.datanetsrl.eu/contatti/.
Ricordiamo che, per chi non ottemperasse agli adempimenti previsti, il Decreto Legge n. 179/2012 stabilisce specifiche responsabilità e sanzioni in capo ai dipendenti pubblici in caso di mancato rispetto delle disposizioni.