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Registrazione anagrafica dei contratti di convivenza: la Circolare Ministeriale

lentepubblica.it • 1 Ottobre 2021

registrazione-anagrafica-contratti-convivenzaRegistrazione anagrafica dei contratti di convivenza: disponibile l’ultima Circolare del Ministero dell’Interno che fa luce in merito ad alcune casistiche specifiche.


Il Ministero dell’Interno risponde ai quesiti in merito alle richieste di registrazione presso gli b, di contratti di convivenza stipulati tra cittadini italiani e cittadini extracomunitari sprovvisti di permesso di soggiorno, per i quali alcuni Tribunali avrebbero disposto l’iscrizione anagrafica degli stranieri sottoscrittori di un contratto di convivenza, benché irregolarmente soggiornanti.

Registrazione anagrafica dei contratti di convivenza

Secondo le disposizioni contenute nella legge 76/2016 si prevede che si intendono per “conviventi di fatto” due persone maggiorenni unite stabilmente da legami  affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di  parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile.

Ferma restando la sussistenza di questipresupposti per l’accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all’articolo 4 e alla lettera b) del comma l dell’articolo 13 del regolamento di cui al D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223.

Inoltre emerge come la registrazione del contratto di convivenza sia solo l’ultimo di una serie imprescindibile di atti, così riassumibili:

  • un legame affettivo di coppia (requisito):
  • la costituzione della convivenza di fatto attraverso la dichiarazione registrata all’anagrafe, e quindi la regolarità del soggiorno dei richiedenti (atto costitutivo);
  • a cui si aggiunge, eventualmente, il contratto di convivenza concluso davanti ad un legale e la registrazione di quest’ultimo, utile per l’opponibilità ai terzi.

Pertanto, alla registrazione del contratto di convivenza non  può essere certamente riconosciuto il carattere di debita attestazione. Questo dal momento che, a monte,  manca la preliminare regolarità del soggiorno in Italia del soggetto extracomunitario necessaria per concludere il contratto stesso.

Quest’ultimo, in particolare, non può essere considerato un componente della famiglia anagrafica, in quanto privo di valido documento di soggiorno e quindi irregolare sul territorio dello Stato.

Il testo completo della Circolare

A questo link il testo completo della Circolare del Ministero dell’Interno.

 

Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
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