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Rinuncia a Fondo Innovazione per partecipare a bandi PNRR: chiarimenti

Bufarale Andrea • 13 Maggio 2022

rinuncia-fondo-innovazione-bandi-pnrrChiarimenti importanti in una risposta ad un quesito di un Ente, curata dal Dottor Andrea Bufarale: si affronta il tema della rinuncia al Fondo Innovazione per partecipare ai bandi del PNRR.


L’ufficio transizione al digitale di questo Comune ha partecipato al “fondo innovazione” per l’implementazione dei servizi PagoPA ed APPIO. Abbiamo visto che sono stati aperti alcuni bandi PNRR – PA DIGITALE 2026 relativi alle medesime finalità. E’ possibile rinunciare al fondo innovazione per parteciparvi?

a cura di Andrea Bufarale

Rinuncia a Fondo Innovazione per partecipare a bandi PNRR

Come ricordato nel quesito posto in esame, tramite adesione dal sito https://padigitale2026.gov.it è possibile da qualche settimana per i comuni (ed in alcuni casi per gli istituti scolastici), presentare domanda di partecipazione a cinque distinte linee di finanziamento PNRR (ne abbiamo parlato anche in questo articolo [ndr]) concernenti l’informatizzazione della Pubblica Amministrazione e relative rispettivamente:

  • Misura 1.4.4 “Estensione dell’utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale – SPID CIE”
  • Misura 1.4.3 “Adozione app IO”
  • Misura 1.4.3 “Adozione piattaforma pagoPA”
  • Investimento 1.2 “Abilitazione al cloud per le PA Locali”
  • Misura 1.4.1 “Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici”.

L’importo finanziabile dai singoli avvisi è variabile ed è determinato in funzione della classe di popolazione residente di appartenenza del soggetto attuatore e della tipologia degli interventi previsti.

Questi avvisi, inoltre, resteranno aperti fino ad esaurimento delle risorse disponibili (rispettando l’ordine cronologico delle domande), e comunque non oltre le ore 23:59 del 2 settembre 2022.

Tanto ciò premesso, lo scorso anno, tantissimi comuni hanno già proceduto all’implementazione di numerosi servizi digitali “sfruttando” il cosiddetto bando “fondo innovazione” promosso da PagoPA (Avviso Pubblico per l’assegnazione di fondi ai Comuni italiani per promuovere la diffusione di Spid, CIE, pagoPA e App IO).

Al raggiungimento di determinati obiettivi in due diverse deadline (28 febbraio 2021 e 28 febbraio 2022), i comuni partecipanti, in base alla classe demografica di appartenenza aveva diritto ad un contributo economico rispettivamente del 20% in sede di acconto ed il restante 80% che non ancora viene liquidato da PagoPA.

Proprio per questo motivo, e vista la necessità di dichiarare nell’ambito della partecipazione alle linee di finanziamento sopra richiamate e relative al PNRR, di non aver ricevuto altri finanziamenti per le stesse attività, tanti enti si stanno domandando sulla possibilità di rinunciare al finanziamento (molto più esiguo) relativo al fondo innovazione in favore delle più corpose linee di finanziamento predisposte nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Conclusioni

Per quanto paradossale pertanto, il consiglio più ragionevole è quello di rinunciare all’80% del fondo innovazione di PagoPa S.p.A. al fine di avere la possibilità di fruire appieno dei contributi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) senza riduzioni o, peggio ancora, senza rischiare di venirne esclusi per aver ricevuto già dei fondi per le medesime attività (le risorse del PNRR in tema di CIE/SPID, PagoPA e App IO, come detto, sono di gran lunga superiori a quelle messe a disposizione dal fondo innovazione).

Attenzione però, in quanto la possibilità di rinuncia al fondo innovazione non è a tempo indeterminato: infatti, lo scorso 4 maggio 2022, è stata attivata sul portale del Fondo innovazione una nuova funzione che prevede la possibilità soltanto fino al 14 maggio 2022 di rinunciare all’80% del Fondo innovazione con le stesse modalità utilizzate per richiederlo (upload di un documento digitale a firma del legale rappresentate), ritirando di fatto la candidatura.

Decorsa tale data, al momento, non sarà più possibile rinunciare con le conseguenze sopra rappresentate.

 

Fonte: articolo di Andrea Bufarale [tratto da risponde.leggiditalia.it]
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