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Telecamere nascoste su posto di lavoro: il Garante chiarisce

lentepubblica.it • 18 Ottobre 2019

telecamere-nascoste-posto-lavoroLa Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo ha sentenziato che il datore di lavoro che riprende con telecamere nascoste i dipendenti non viola la loro privacy. E la reazione del Garante non si è fatta attendere.


Telecamere nascoste su posto di lavoro: stop da Garante Privacy.

Il riferimento è alla Sentenza della Corte UE che autorizza l’installazione di telecamere nascoste sul luogo di lavoro.

Un datore di lavoro può installare delle telecamere nascoste per la videosorveglianza senza avvertire i propri dipendenti. Qualora abbia il fondato sospetto che questi lo stiano derubando e se le perdite subite per la loro condotta sono ingenti.

All’origine della sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo il caso di un supermercato spagnolo. Dove il manager, rilevando irregolarità tra stock di magazzino e vendite e una rilevante perdita negli incassi decise di far installare alcune telecamere a circuito chiuso visibili e non senza preavvertire i dipendenti.

Telecamere nascoste sul posto di lavoro: stop da Garante Privacy

Il Garante della Privacy ha precisato che la sorveglianza occulta non deve diventare prassi ordinaria. I controlli devono essere proporzionati e non eccedenti.

Questa la  dichiarazione di Antonello Soro, Presidente del Garante per la privacy, in merito alla sentenza della Corte di Strasburgo.

La sentenza della Grande Camera della Corte di Strasburgo se da una parte giustifica, nel caso di specie, le telecamere nascoste, dall’altra conferma però il principio di proporzionalità come requisito essenziale di legittimazione dei controlli in ambito lavorativo.

L’installazione di telecamere nascoste sul luogo di lavoro si ritiene ammissibile dalla Corte. Ma solo perché, nel caso sottoposto, ricorrevano determinati presupposti. Vi erano fondati e ragionevoli sospetti di furti commessi dai lavoratori ai danni del patrimonio aziendale. L’area oggetto di ripresa (peraltro aperta al pubblico) era alquanto circoscritta. Le videocamere erano state in funzione per un periodo temporale limitato. Non era possibile ricorrere a mezzi alternativi. E le immagini captate erano state utilizzate soltanto a fini di prova dei furti commessi.

La videosorveglianza occulta è, dunque, ammessa solo in quanto extrema ratio, a fronte di “gravi illeciti” e con modalità spazio-temporali tali da limitare al massimo l’incidenza del controllo sul lavoratore. Non può dunque diventare una prassi ordinaria.

Il requisito essenziale perché i controlli sul lavoro, anche quelli difensivi, siano legittimi resta dunque, per la Corte, la loro rigorosa proporzionalità e non eccedenza: capisaldi della disciplina di protezione dati la cui “funzione sociale” si conferma, anche sotto questo profilo, sempre più centrale perché capace di coniugare dignità e iniziativa economica, libertà e tecnica, garanzie e doveri”.

Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
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