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Disciplina sull’accesso agli Atti per il Consigliere Comunale

lentepubblica.it • 12 Settembre 2017

aula consiliare comune di milanoTorna il dibattito sul diritto di accesso ad atti amministrativi e documenti dell’Ente da parte del consigliere comunale, in seguito al caso che ha coinvolto un consigliere comunale al quale era stato negato l’accesso agli atti.


Nello specifico, una recente sentenza n. 564 del Tar Basilicata, sezione I, annulla la nota di diniego alla richiesta del consigliere.

 

La normativa sul tema è chiarita dal il combinato normativo disposto dagli articoli 10 (comma 1 e 2), articolo 43 (comma 2) del dlgs 18 agosto 2000 n. 267 e 22 comma 1, lettere a) e d) della legge 7 agosto 1990, n. 241. Pertanto, il diritto pubblico in questione è collegato al mandato pubblico che il consigliere svolge nell’ente locale ed è funzionale all’espletamento della funzione pubblica finalizzata a curare l’interesse della comunità locale di cui l’amministratore ha la rappresentanza esponenziale. In virtù di questa finalità, gli uffici comunali non possono negare espressamente l’accesso ai loro atti né rimanere silenti con la motivazione, illegittima, che tale decisione derivi dal rischio di paralisi degli uffici e dell’attività amministrativa.

 

Il diritto di acceso e di informazione agli atti del comune è disciplinato dall’articolo 10 del Dlgs n. 267 del 2000, in cui si stabilisce che tutti gli atti dell’amministrazione comunale sono pubblici e che il regolamento assicura ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi.

 

“Tutti gli atti dell’amministrazione comunale e provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco o del presidente della provincia che ne vieti l’esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione può pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese”. Proseguendo, al secondo comma stabilisce: “Il regolamento assicura ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi e disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l’informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull’ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino; assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l’amministrazione”.

 

 

Fonte: ASFEL - Associazione Servizi Finanziari degli Enti Locali
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