Ci sono particolari regole da seguire in merito all’affiancamento al Comandante di Polizia Locale che va in Pensione?
Il comandante del Servizio Polizia Locale andrà in pensione e verrà sostituito da un nuovo dipendente. L’interessato si è reso disponibile a svolgere ulteriore attività d’istituto gratuitamente, senza rimborso spese, al fine di affiancare il nuovo comandante per un periodo di tempo adeguato.
Il Servizio, allo stato, è in totale carenza di personale. Si valutavano due ipotesi da attuarsi prima del pensionamento dell’attuale comandante con riferimento all’art. 5, comma 9, D.L. 6 luglio 2012, n. 95.
Il comma 9 dell’art. 5, D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (come modificato dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90 che ha incluso nella “scure” anche i lavoratori privati in quiescenza), consente di instaurare con il personale a qualsiasi titolo collocato in quiescenza incarichi, le cariche e collaborazioni solamente a titolo a titolo gratuito.
Lo stesso comma aggiunge successivamente che, qualora al personale collocato in quiescenza vengano attribuiti incarichi dirigenziali e direttivi, fermo restando la gratuità la durata dell’incarico non può essere in ogni caso superiore ad un anno.
Tale disposizione è comunque da leggersi in coordinato con la successiva Circ. 4 dicembre 2014, n. 6/2014 che chiarisce la portata di alcune disposizioni appena elencate: la previsione normativa serve a consentire alle amministrazioni di avvalersi temporaneamente, senza rinunciare agli obiettivi di ricambio e ringiovanimento ai vertici, di personale in quiescenza – e, in particolare, dei propri dipendenti che vi siano stati appena collocati – per assicurare il trasferimento delle competenze e delle esperienze e la continuità nella direzione degli uffici.
Coerentemente con questa ratio, le amministrazioni potranno, per esempio, attribuire un incarico gratuito a un dirigente collocato in quiescenza, per consentirgli di affiancare il nuovo titolare dell’ufficio dirigenziale per un periodo non superiore a un anno (tale limite è valido pertanto per i soli incarichi dirigenziali e direttivi come ulteriormente chiarito dalla successiva Circ. 10 novembre 2015, n. 4/2015.
Nel caso de quo e sulla scorta di quanto appena detto possono essere prese in considerazioni due diverse soluzioni in base alle due ipotesi prospettate:
In entrambe le soluzioni prospettate il modus operandi potrebbe essere il seguente:
In ultimo, prima di procedere a quanto appena detto, mi preme di ricordare all’Ente, vista la specificità delle funzioni di cui trattasi, di verificare nella propria Legge Regionale sulla Polizia Locale se vi siano limitazioni o meno al conferimento di incarichi gratuiti nell’ambito della Polizia Locale stessa.
Fonte: articolo di Andrea Bufarale [tratto da risponde.leggiditalia.it]