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Affidamento Diretto per supporto all’ufficio carente di personale: chiarimenti

Bufarale Andrea • 31 Marzo 2022

affidamento-diretto-supporto-ufficio-carente-di-personaleAlcuni interessanti chiarimenti sull’Affidamento Diretto per supporto all’ufficio carente di personale contenuti nella risposta al quesito di un Ente, curata dal Dottor Andrea Bufarale.


Questa Provincia ha necessità di effettuare un affidamento di servizio di supporto all’ufficio finanziario in quanto temporaneamente carente di personale. E’ possibile procedere all’affidamento diretto applicando la norma prevista che consente l’innalzamento della soglia fino ad € 139.000,00?

a cura di Andrea Bufarale

Affidamento di servizio di supporto all’ufficio carente di personale

Il D.L. Semplificazioni D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito in L. 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dal D.L. Semplificazioni BIS D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021 n. 108 all’art. 1 comma 2 prevede che:

Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro.

Tale deroga alla disciplina generale del Codice dei Contratti che prevede la soglia di 40.000 euro per procedere all’affidamento diretto è, al momento, utilizzabile fino al 30 giugno 2023.

In tali casi la stazione appaltante può procedere all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’art. 30 del codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione.

Pertanto alla luce di quanto sopra possiamo affermare che è possibile affidare servizi e forniture (senza limitazioni qualitative sulla natura del servizio o fornitura) con le modalità dell’affidamento diretto fino alla soglia di 139.000 euro.

 

Fonte: articolo di Andrea Bufarale [tratto da risponde.leggiditalia.it]
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