Tra le eccezioni all’obbligo di reperibilità per la visita fiscale può rientrare il cosiddetto disturbo da “ansia reattiva“? Scopriamolo.
Il disturbo d’ansia è uno stato mentale caratterizzato da diverse forme di paura e di ansia anormale o patologica che si accompagnano spesso a manifestazioni psicosomatiche e che creano notevole disagio all’individuo.
Secondo le statistiche, fino al 30% delle persone soffriranno nel corso della loro vita di un disturbo d’ansia, con una prevalenza doppia nelle donne rispetto agli uomini e con i sintomi che generalmente insorgono prima dei 25 anni di età.
Scopriamo in questo breve articolo nello specifico cosa si intende per “ansia reattiva” e se in questi casi sussiste oppure no l’obbligo di reperibilità per la visita fiscale.
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Per ansia reattiva si intende quella che deriva da qualcosa che ha provocato un trauma: si tratta di una risposta patologica ad una situazione difficile e traumatica.
Il disturbo è strettamente legato a un avvenimento specifico (come ad esempio un lutto, un aggressione fisica o psicologica ma anche una serie di piccoli incidenti della vita quotidiana che hanno prodotto effetti negativi), e presenta una reazione traumatica maggiormente prolungata nel tempo rispetto alle normali risposte a simili eventi.
A stabilire i casi di esonero dall’obbligo di reperibilità è la normativa sulle visite fiscali e le regole imposte dall’INPS, Isituto Nazionale di Previdenza Sociale, che dal 2017 ha la competenza esclusive sulla materia.
Alcuni dubbi sulla possibilità di poter ottenere l’esenzione dall’obbligo di reperibilità sono sorti a seguito di una sentenza della Corte di Cassazione, ordinanza n°29611 dell’11 ottobre 2022. In questa deliberazione giuridica, infatti, i giudici avevano chiarito che l’esonero dall’obbligo di reperibilità è ammesso se il medico curante ha prescritto svago e divertimento al malato.
Tuttavia è importante fare una precisazione: non esiste allo stato attuale una legge che certifichi in generale l’esonero per i casi di ansia, che sia un disturbo generico o generato da un evento traumatico.
Le direttive Inps infatti non prevedono ad oggi espressamente l’esonero per la visita fiscale per soggetti depressi o ansiosi in malattia. Tutte le sentenze sulla materia, infatti, si sono riferite a casi particolari e non hanno valenza generale.
L’unica regola che vale a livello generale, in questo caso, è il diritto all’indennità da parte dell’INAIL (Istituto nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro): secondo il Testo Unico n°1124/65, dedicato alle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, infatti, sono soggette ad indennizzo tutte le malattie fisiche o psichiche riconducibili al rischio lavorativo. Pertanto l’INAIL non può fare distinzione tra malattie fisiche e psichiche, ma deve riconoscere una copertura assicurativa, in entrambi i casi.
Nello specifico i casi di esenzione previsti sono i seguenti:
Nello specifico le malattie che esonerano dall’obbligo di reperibilità sono le seguenti:
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it