Ecco una rassegna dedicata all’Anticipo del TFS per i Dipendenti Pubblici: normativa, benefici e procedure in sintesi.
Come oramai risaputo, la misura che ci accingiamo a trattare vuole colmare, almeno in parte, una disparità di trattamento tra dipendenti pubblici e privati in merito ai tempi e ai modi di percezione del trattamento di fine servizio.
Scopriamo qui di seguito tutte le informazioni riguardanti l’anticipo di questa liquidazione disponibile per gli Statali.
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L’anticipo del TFS statali è disciplinato dal decreto n.4/2019 ed è legato pertanto all’anticipo di pensione con Quota 100.
Infatti è propro l’articolo 23 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che ha previsto la possibilità di richiedere l’anticipo di una quota di TFS/TFR.
Le modalità di attuazione per la richiesta dell’anticipo sono state disciplinate con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 aprile 2020, n. 51.
Successivamente, è stato sottoscritto l’Accordo Quadro per il finanziamento verso l’anticipo della liquidazione dell’indennità di fine servizio.
Infine la circolare INPS 17 novembre 2020, n. 130 fornisce indicazioni per l’accesso al finanziamento del Trattamento di Fine Servizio ( TFS) o di Fine Rapporto ( TFR), previsto per i dipendenti della pubblica amministrazione e per il personale degli enti pubblici di ricerca.
Ma nello specifico di cosa si tratta?
Come anticipato la misura dell’anticipo del tfs colma, almeno in parte, una disparità di trattamento tra dipendenti pubblici e privati in merito ai tempi e ai modi di percezione del trattamento di fine servizio.
Infatti per i dipendenti pubblici si prevedono termini posticipati rispetto al momento del collocamento a riposo e decorrenze frazionate relativamente all’importo totale della prestazione.
A differenza dei dipendenti privati, che percepiscono tale trattamento entro poche settimane dalla data di pensionamento e in un’unica soluzione.
La possibilità di richiedere l’anticipo di una quota di TFS/TFR si inserisce in questo processo di armonizzazione, auspicato anche dalla Corte Costituzionale, da ultimo con la sentenza n. 159 del 2019.
L’anticipo finanziario del Trattamento di Fine Servizio ( TFS) e del Trattamento di Fine Rapporto ( TFR) per dipendenti pubblici è dunque un finanziamento che consente di ottenere una parte o l’intera indennità maturata, non ancora liquidata, senza attendere i tempi ordinari.
Il finanziamento del trattamento di fine servizio o di fine rapporto può essere concesso nei limiti dell’importo netto di 45.000 euro. O, comunque, entro la capienza della prestazione dovuta al pensionato da parte dell’INPS in qualità di ente previdenziale, se è di importo inferiore.
L’importo ceduto non può essere soggetto a procedure di sequestro o di pignoramento o ad esecuzione forzata in virtù diuna qualsivoglia azione esecutiva o cautelare.
Il finanziamento è garantito da un Fondo di garanzia, istituito con l’articolo 23, comma 3, decreto-legge 4/2019 e gestito dall’INPS.
Con particolare riferimento alle certificazioni che saranno emesse dall’INPS,per le amministrazioni che versano nelle relative gestioni, si ricorda che l’Istituto è in condizioni di calcolare e certificare l’importo del TFS/TFR cedibile solo dopoaver ricevuto da parte dell’amministrazione di appartenenza del richiedente i dati giuridici ed economici necessari al calcolo della prestazione.
Tale comunicazione deve avvenire contestualmente al collocamento a riposo dei dipendenti stessi. I quali, dal giorno successivo alla cessazione dal servizio, potranno fare richiesta dicertificazione ai fini dell’Anticipo.
Possono richiedere l’anticipo finanziario i dipendenti pubblici cessati dal servizio che accedono o che hanno avuto accesso, prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, alla pensione con i requisiti della Quota 100, o in base all’art. 24 della legge 214/2011.
Non possono ottenere il finanziamento, invece, coloro che sono cessati o cesseranno dal servizio senza diritto alla pensione, il personale delle Forze armate, delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.
Queste categorie di dipendenti pubblici che fruiscono della pensione cd. Quota 100 o che possiedono i requisiti pensionistici previsti dall’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, possono richiedere, quindi, alle banche o agli altri intermediari finanziari (aderenti ad un apposito Accordo quadro) il finanziamento agevolato, sulla base di un’apposita certificazione rilasciata dall’ente responsabile per l’erogazione dell’indennità di fine servizio.
Come anticipato prima, l’importo massimo dell’Anticipo è pari a 45 mila euro al lordo degli interessi ad esso riferiti. Il tasso d’interesse applicato, determinato alla data di presentazione della domanda di Anticipo TFS/TFR, è pari al rendimento medio dei titoli pubblici (Rendistato), con durata analoga al finanziamento, maggiorato di 0,40% (Art. 4 dell’Accordo quadro).
La Banca non può applicare all’Anticipo commissioni o altri oneri oltre al tasso di interesse, salvo quanto previsto dall’Accordo quadro in caso di Estinzione anticipata.
L’importo si ottiene moltiplicando un dodicesimo dell’80% della retribuzione contributiva annua utile lorda – compresa la tredicesima mensilità – percepita alla cessazione dal servizio per il numero degli anni utili ai fini del calcolo, cioè quelli che prevedono la copertura previdenziale prevista dalla legge.
Si considera come anno intero la frazione di anno superiore a sei mesi, mentre quella pari o inferiore a sei mesi non si considera.
Per informazioni più dettagliate cliccate qui.
È possibile per il cittadino presentare la domanda di quantificazione dell’anticipo finanziario, a seconda che i richiedenti siano in regime di TFS o di TFR, tramite uno dei due servizi online dedicati:
In alternativa, è possibile presentare la domanda tramite i patronati.
In fase di compilazione della domanda, dopo aver selezionato la richiesta di “Anticipo finanziario D.L. n. 4/2019”, bisogna indicare la banca prescelta per l’operazione di finanziamento e dichiarare di avere avuto accesso alla pensione secondo i requisiti richiesti.
Infine, il soggetto finanziato può presentare domanda di estinzione anticipata con oneri a proprio carico. L’indennizzo sarà al massimo uguale ai costi sostenuti dalla Banca per gestire la richiesta di estinzione anticipata e sarà comunque inferiore alla quota di interessi che sarebbe gravata sull’importo dell’anticipo se non vi fosse stata l’estinzione anticipata.
Di seguito sono disponibili i seguenti moduli:
L’Ente erogatore, entro 90 giorni dalla ricezione della domanda rilascerà:
Il Richiedente, ottenuta la certificazione del diritto, presenterà la domanda di anticipo del TFS/TFR alla Banca allegando i seguenti documenti:
La Banca, una volta accettata la proposta, comunica all’Ente erogatore tale accettazione. L’Ente erogatore a sua volta entro 30 giorni, effettuate le necessarie verifiche, comunica alla Banca la presa d’atto della conclusione del contratto di anticipo.
Qualora a seguito delle verifiche, l’Ente erogatore comunichi alla Banca un importo minore di quello precedentemente certificato (a causa di sopraggiunti perfezionamenti di pratiche pendenti, precedentemente non considerate), la proposta di contratto di anticipo decade e il Richiedente potrà eventualmente presentare una nuova domanda.
La Banca, entro 15 giorni dalla data di efficacia del contratto, provvede all’accredito della somma anticipata sul conto corrente indicato dal Richiedente.
A questo link l’elenco degli Istituti di credito aderenti all’Accordo quadro.
Ricordiamo che l’ Ente erogatore è l’INPS o qualsiasi altro ente pubblico responsabile per l’erogazione del TFS.
L’Ente erogatore determinerà e renderà noto ai propri dipendenti, anche con modalità telematiche, la procedura di presentazione della domanda di certificazione del diritto all’anticipo del TFS/TFR.
Entro 90 giorni dalla ricezione della domanda di certificazione del diritto all’anticipo TFS/TFR, comunicherà al Richiedente:
L’Ente erogatore, una volta ricevuta da parte dell’Istituto di credito la notizia dell’accettazione della proposta di contratto presentata dal Richiedente, al fine di rendere efficace il contratto stesso, deve comunicare la presa d’atto entro 30 giorni.
Trascorsi 30 giorni senza la comunicazione della presa d’atto il contratto di anticipo si considera automaticamente risolto.
Inoltre le comunicazioni tra la Banca e l’Ente erogatore avvengono attraverso le rispettive PEC. L’Ente erogatore e la Banca possono concordare un sistema di comunicazione alternativo alle PEC, fermo restando che questo deve comunque garantire la tracciabilità delle comunicazioni e la tutela della riservatezza dei dati trattati, secondo la normativa vigente.
Ricordiamo infine che è online online la piattaforma di Funzione pubblica che rende operativa la possibilità di erogazione dell’anticipo del Tfs, come previsto dal decreto legge 4/2019.
Il sito web, con tutte le informazioni necessarie per i richiedenti, contine l’elenco degli enti erogatori e soprattutto degli istituti di credito, la cui adesione fa capo alla stessa Abi.
Maggiori informazioni a questo link.
davvero molto completo e interessante…