L’aspettativa retribuita dal lavoro è un periodo nel quale il dipendente non va a lavorare, ma mantiene comunque il posto di lavoro e la sua retribuzione. In alcuni casi previsti dalla normativa invece, al lavoratore non spetta alcun compenso (aspettativa non retribuita).
Per legge, le casistiche generali che occorrono per richiedere un periodo di aspettativa retribuita sono:
L’aspettativa va richiesta:
In alcuni casi l’azienda può introdurre, con particolari accordi aziendali, ulteriori casi di aspettativa, riconoscendo ai suoi dipendenti delle condizioni privilegiate.
Per ogni ipotesi di aspettativa, sia retribuita che non, ci sono disposizioni particolari per quanto riguarda condizioni, durata massima dell’astensione e soggetto che deve farsi carico dello stipendio. Qui, tutto ciò che c’è da sapere nel caso dell’aspettativa retribuita.
A questo link alcuni chiarimenti sull’aspettativa nel Pubblico Impiego.
La norma vigente in questo caso è il Dlgs. n. 151/2001: i dipendenti familiari di persona gravemente disabile hanno diritto ad un congedo straordinario retribuito dall’INPS della durata massima di 2 anni nell’arco dell’intera vita lavorativa. Questi 2 anni valgono anche come limite complessivo per tutti coloro che assistono lo stesso disabile.
Il congedo, in questo caso, spetta in via prioritaria ai familiari, seguendo tale ordine:
Due o più soggetti tra quelli sopra elencati non possono richiedere congiuntamente l’aspettativa ed il computo dei due anni vale per tutti i parenti dello stesso disabile.
Il congedo spetta a patto che l’assistito non sia ricoverato a tempo pieno presso strutture specializzate.
I lavoratori invalidi civili con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50% o mutilati possono usufruire di 30 giorni all’anno di congedo retribuito a carico del datore di lavoro, al fine di dedicarsi alle cure relative alla loro infermità. Il dipendente deve inoltrare apposita richiesta all’azienda unitamente alla dichiarazione del medico che attesti la necessità di cure. Lo stesso trattamento viene riservato a chi necessita di cure per via di malattie tumorali.
Anche chi frequenta un corso volto al conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca ha diritto all’aspettativa, ad una condizione: che lo studente non sia beneficiario di borsa di studio. Questa aspettativa può durare per tutto il corso del dottorato.
Quest’aspettativa è a totale carico dell’INPS e prevede, per i dipendenti richiamati al servizio militare, il diritto alla conservazione del posto e ad un’apposita indennità economica pari a:
Al fine di ottenere l’indennità, il dipendente deve inoltrare al datore il documento dell’autorità militare con indicate la decorrenza del richiamo e il grado ricoperto.
In questo caso, il lavoratore può chiedere un periodo di congedo normalmente retribuito secondo i normali parametri di retribuzione. L’aspettativa può essere richiesta anche in periodi successivi rispetto alla data delle nozze, purchè non sia passato troppo tempo dalla medesima.
Le lavoratrici che hanno subito atti di violenza hanno il diritto di assentarsi dal lavoro per un periodo massimo di 3 mesi, con retribuzione a carico dell’INPS e anticipata dall’azienda in busta paga. L’aspettativa spetta solo se la lavoratrice è inserita in percorsi certificati dai servizi sociali o dai centri antiviolenza.
Eccezion fatta per i casi di pagamento diretto, l’indennità (pari all’ultima retribuzione) è anticipata dall’azienda in busta paga, per poi essere recuperata sui contributi da versare all’INPS.
Coloro i quali rivestono determinate cariche pubbliche (componenti del Parlamento, Presidenti di Provincia, sindaci, ecc.) possono beneficiare di un’aspettativa retribuita, poiché hanno diritto ai contributi INPS anche se non aventi realmente diritto alla retribuzione.
I dipendenti hanno diritto di fruire di congedi retribuiti anche quando l’azienda(o una struttura pubblica) predispone dei percorsi di formazione.
Altri tipi di aspettativa retribuita possono essere regolati dai CCNL o da un contratto aziendale(solo per singoli contesti aziendali). Secondo il principio di parità di trattamento, in quest’ultimo caso, è bene precisare che tale concessione dev’essere prevista per tutti i dipendenti, qualunque ruolo abbiano all’interno dell’azienda.
Nell’ accordo aziendale devono essere disciplinati:
L’aspettativa non retribuita è molto simile a quella retribuita. Le principali differenze stanno nelle causali della richiesta, e di conseguenza anche nelle condizioni. Si parla di aspettativa non retribuita nei seguenti casi:
Per maggiori informazioni sull’aspettativa non retribuita, potete consultare questo link.
Fonte: Redazione lentepubblica.it