In un recente messaggio l’INPS ha fornito alcune importanti precisazioni in merito ai requisiti per la fruizione dell’assegno sociale nel 2023.
L’INPS ha fornito chiarimenti sull’attuazione della legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha introdotto, ai fini del riconoscimento del diritto all’assegno sociale, l’ulteriore requisito del soggiorno legale e continuativo nel territorio italiano del richiedente per almeno dieci anni.
Secondo questa norma, infatti, la maturazione del periodo decennale deve ritenersi interrotta in caso di assenza dal territorio dello Stato italiano per un periodo uguale o superiore a sei mesi consecutivi o per dieci mesi complessivi in un quinquennio. Sono state previste eccezioni a questa interruzione per gravi e comprovati motivi.
Pertanto tramite il messaggio 1268/2023 dell’INPS riepiloga i requisiti anagrafici per l’assegno sociale:
L’INPS inoltre sottolinea che il requisito del soggiorno continuativo per almeno 10 anni costituisce un requisito anagrafico autonomo rispetto a quello della cittadinanza, nei confronti del quale si pone come ulteriore e non alternativo.
Sul punto la Corte di Cassazione ha evidenziato la differenza sostanziale tra:
In conclusione il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di per sé non può costituire elemento probatorio del soggiorno legale continuativo in Italia per 5 anni.
Potete consultare qui di seguito il testo completo del messaggio.