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Assegno Unico 2022: chiarimenti INPS su domanda per gli arretrati

lentepubblica.it • 24 Giugno 2022

assegno-unico-2022-inps-arretratiEcco i chiarimenti dell’INPS sulla domanda degli arretrati correlati all’Assegno Unico 2022.


Ricordiamo che a decorrere dal 1° marzo 2022, il decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230 ha istituito l’Assegno unico e universale per i figli a carico, che consiste in un beneficio economico mensile attribuito ai nuclei familiari, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo, in base all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

L’articolo 7, comma 2, dello stesso decreto legislativo prevede la corresponsione d’ufficio di tale assegno in favore dei nuclei familiari percettori di Reddito di cittadinanza (Rdc).

Ricordiamo che esiste anche l’opzione per gli arretrati che l’Inps riserva alle domande di coloro che intendono usufruire del sussidio statale riservato alle famiglie.

Adesso l’INPS, in un recente messaggio, ha fornito precisazioni sulla scadenza per questa domanda degli arretrati.

Assegno Unico 2022: domanda per gli arretrati

Inizialmente l’INPS aveva sottolineato in una nota che chi non aveva ancora presentato la domanda per l’assegno unico e universale aveva tempo fino al 30 giugno per ottenere anche il riconoscimento delle mensilità arretrate spettanti a decorrere da marzo.

Tuttavia, a seguito di conforme parere del Ministero del Lavoro, e considerato che la funzione del modello «Rdc-Com/AU» è esclusivamente l’acquisizione delle informazioni utili al riconoscimento dell’integrazione Rdc/AU e non quello di domanda di accesso al trattamento, l’Inps spiega che il modello può essere presentato anche dopo il 30 giugno senza che il ritardo determini la perdita degli arretrati maturati dal 1° marzo dell’anno di riferimento.

L’INPS pertanto procederà al riconoscimento degli importi relativi alle mensilità arretrate di integrazione Rdc/AU, ivi incluse le relative maggiorazioni spettanti, con decorrenza dal mese di marzo dell’anno di competenza dell’AU, indipendentemente dalla data di presentazione del modello “Rdc – Com/AU”, sul presupposto dell’esistenza di una domanda di Rdc in pagamento nella medesima mensilità di marzo.

L’Istituto lo ha precisato nel messaggio n. 2537/2022, disponibile qui.

 

Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
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