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Assenza per Malattia nella PA 2020: quali sono le regole?

lentepubblica.it • 17 Gennaio 2020

assenza-malattia-pa-2020Attraverso l’orientamento applicativo CF60, l’ARAN mette in chiaro alcuni punti relativi al periodo di malattia per cause di servizio concesso ai dipendenti pubblici.


Assenza per Malattia nella PA 2020. Un recentissimo orientamento applicativo dell’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni mette in chiaro tutti i punti.

In particolare, al centro di alcuni quesiti con dubbi interpretativi vi sono:

  • la cessazione di servizio
  • ed il diritto di usufruire dei mesi di malattia senza sommare le precedenti assenze accumulate durante il precedente rapporto di lavoro.

Ciò detto, scopriamo quali sono le risposte fornite dall’ARAN alle interrogazioni. Le informazioni che si evincono tracciano una direttrice per le assenze per malattia nella PA dell’anno 2020.

Assenza per Malattia nella PA 2020

Secondo l’interpretazione dell’Agenzia, in pimo luogo, se un dipendente, già in servizio presso altro ente o amministrazione, anche di diverso comparto, è assunta successivamente da altra amministrazione, tramite concorso o altro strumento selettivo previsto dalla vigente legislazione in materia, le assenze per malattia  intervenute nel primo rapporto di lavoro non possono essere computate nell’ambito del secondo,

Questo fatto sussiste poichè si tratta di due autonomi e distinti rapporti di lavoro.

Pertanto anche con l’estinzione del primo rapporto di lavoro vengono meno tutte quelle situazioni soggettive che in quel rapporto trovavano il proprio fondamento. E conseguentemente, il periodo di comporto delle malattie imputabili a causa di servizio presso il nuovo ente ricomincia ex novo.

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Casi di mobilità

Tuttavia le cose cambiano nei casi di mobilità. Infatti, in base alle previsioni dell’art.30 del D.Lgs.n.165/2001, in tutti i casi di mobilità di personale tra enti o amministrazioni, non vi è costituzione di un nuovo rapporto di lavoro. Si tratta di continuazione del precedente rapporto, con i medesimi contenuti e caratteristiche, con un nuovo datore di lavoro.

Quindi, a seguito dell’assegnazione al nuovo ente, non si costituisce nuovo rapporto, ma più semplicemente quello intercorrente con l’ente di precedente appartenenza prosegue, con i medesimi contenuti e caratteristiche, con il nuovo datore di lavoro.

Conseguentemente il nuovo datore di lavoro, ai fini dell’amministrazione del rapporto, relativamente ai vari istituti concernenti le diverse forme di assenze dal lavoro (aspettative, ferie, malattia, ecc.), potrà tenere conto, ai fini del rispetto delle regole e degli eventuali limiti quantitativi stabiliti dalla disciplina contrattuale, anche di quelle già fruite per il medesimo titolo presso l’amministrazione di originaria appartenenza.

Assenze per infortunio sul lavoro

Successivamente l’ARAN aggiunge che il meccanismo applicativo della disciplina delle assenze dal servizio per infortunio sul lavoro e malattie dovute a causa di servizio, non è statico ma dinamico. In tal senso si deve considerare sia nello scorrimento del triennio preso a riferimento sia nella in riferimento ai periodi di assenza da considerare.

Ciò detto, la casistica riguarda l’assenza dovuta ad infortunio sul lavoro o a malattia riconosciuta al dipendente da causa di servizio. In questo caso il dipendente ha diritto alla conservazione del posto fino alla guarigione clinica.

In tale periodo al dipendente spetta l’intera retribuzione comprensiva del trattamento accessorio. Pertanto, il periodo di comporto per le assenze dovute ad infortunio è un unico periodo di 36 mesi, durante il quale il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto e alla retribuzione in misura intera.

A questo link il testo completo dell’orientamento ARAN.

 

 

Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
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