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Bonus Baby-Sitting: 600 euro a madri lavoratrici

lentepubblica.it • 30 Gennaio 2015

Il contributo, valido anche per sostenere il costo dei servizi per l’infanzia pubblici o privati (se accreditati), è pari a 600 euro mensili ed è stato introdotto in via sperimentale dalla Legge Fornero.

La legge di Riforma del mercato del lavoro del 2012 ha introdotto in via sperimentale, per il triennio 20132015, la possibilità per la madre lavoratrice di richiedere all’Inps, al termine del congedo obbligatorio di maternità, un contributo per il pagamento della baby sitter o per sostenere il costo dei servizi per l’infanzia pubblici o privati accreditati. Nel 2013 l’importo della misura fu di 300 euro mensili, riconosciuti dall’Inps con un apposito bando che ebbe nell’11 luglio il termine ultimo di presentazione delle domande. Con il decreto 28 ottobre 2014 il ministero del Lavoro è tornato sulla misura innovandone per il biennio 2014/2015 l’importo, i criteri di accesso e le modalità di utilizzo.

Attualmente al beneficio possono accedere le madri lavoratrici (anche adottive o affidatarie) dipendenti di amministrazioni pubbliche odi privati datori di lavoro, oppure le collaboratrici iscritte alla gestione separata. Il contributo è pari a 600 euro mensili da utilizzare per massimo sei mesi negli undici successivi al congedo obbligatorio di maternità. In caso di part time l’importo dovuto si riduce in ragione della percentuale di lavoro svolto. Le lavoratrici iscritte alla gestione separata possono usufruirne per un periodo massimo di soli tre mesi.

Sono escluse dal beneficio le lavoratrici che non abbiano diritto al congedo parentale (ad esempio, le lavoratrici domestiche, le disoccupate), le lavoratrici autonome, nonché quelle già esentate totalmente dal pagamento dei servizi pubblici o privati per l’infanzia o che già usufruiscano del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità. È bene specificare che il legislatore ha posto la misura come alternativa al congedo parentale, motivo per cui la lavoratrice che decida di avvalersene dovrà espressamente rinunciare ai corrispondenti mesi di congedo.

Nel caso di fruizione dei servizi pubblici per l’infanzia o privati, l’Inps riconoscerà il contributo a condizione che la struttura ospitante rientri tra quelle accreditate presso l’istituto, presenti in un apposito elenco consultabile on line. Il pagamento non sarà corrisposto alla richiedente ma direttamente alla struttura scelta su presentazione di documentazione che attesti il servizio. Per il baby sitting, l’ente corrisponderà alla madre l’equivalente del contributo in voucher da utilizzare per il pagamento della lavoratrice. Questa potrà, poi, riscuotere il corrispettivo del lavoro prestato presentando i buoni all’incasso presso qualsiasi ufficio postale entro e non oltre i 24 mesi dalla data di loro emissione. A differenza del 2013, la disciplina attuale non prevede la pubblicazione di un apposito bando: le domande possono essere presentate all’istituto, esclusivamente per via telematica, in ogni momento dell’anno, comunque entro il 31 dicembre dei due anni residui di sperimentazione.

 

 

FONTE: Pensioni Oggi (www.pensionioggi.it)

AUTORE: Paolo Ferri

 

 

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