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Buonuscita Dipendenti Pubblici: calcolo dell’Indennità Premio di Servizio

Orefice Giuseppe • 12 Novembre 2021

buonuscita-dipendenti-pubblici-calcolo-indennita-premio-di-servizioBuonuscita Dipendenti Pubblici: alcuni utili chiarimenti in merito al calcolo dell’Indennità Premio di Servizio, con una menzione particolare ai dipendenti degli Enti Locali.


Dopo la risoluzione del rapporto di lavoro, decorsi i termini di pagamento previsti dalla normativa vigente, i dipendenti pubblici hanno diritto alle prestazioni previdenziali di TFR e TFS  (Indennità di Buonuscita – IBU, Indennità Premio di Servizio – IPS, indennità di anzianità).

Scopriamo in questo articolo come funziona il calcolo del’indennità di Premio di Servizio.

Buonuscita Dipendenti Pubblici: calcolo dell’Indennità Premio di Servizio

L’articolo 11 della legge n. 152/1968 stabilisce che la retribuzione contributiva utile ai fini della determinazione della misura dell’Indennità Premio di Servizio è costituita dallo stipendio o salario, comprensivo degli aumenti periodici, della tredicesima mensilità e del valore degli assegni in natura, spettanti per legge o regolamento e formanti parte integrante ed essenziale dello stipendio stesso.

Destinatari della prestazione

L’Indennità Premio di Servizio (IPS) per dipendenti pubblici è un Trattamento di Fine Servizio ( TFS ) che consiste in una somma di denaro spettante al dipendente alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Hanno diritto all’Indennità Premio Servizio i lavoratori dipendenti delle regioni (solo quelle iscritte ai fini previdenziali all’INPS), degli enti locali, del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e degli altri enti iscritti alla Cassa previdenziale ex INADEL, assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2000 e per i quali il rapporto di lavoro si sia risolto dopo almeno un anno di iscrizione alla Cassa.

Al personale assunto con contratto a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2000 si applica, invece, la disciplina del Trattamento di Fine Rapporto ( TFR ).

Calcolo

L’importo si ottiene moltiplicando un quindicesimo dell’80% della retribuzione contributiva utile lorda – compresa la tredicesima mensilità – percepita negli ultimi 12 mesi di servizio per il numero degli anni valutabili ai fini del calcolo. Si considera come anno intero la frazione di anno superiore a sei mesi, mentre quella pari o inferiore a sei mesi non viene considerata.

Dal 1° maggio 2014 la retribuzione annua lorda considerata come base del calcolo, per la generalità dei dipendenti pubblici, non può eccedere la soglia di 240mila euro.

Personale non diriente

Per il personale non dirigente del comparto Regioni ed Autonomie Locali la base di calcolo dell’IPS è determinata dalle seguenti voci percepite negli ultimi 12 mesi la cessazione dal servizio (cfr ex multis Circ. Inpdap n. 14/2004).

  • Stipendio tabellare stipendio tabellare (per tredici mensilità);
  • R.I.A. (per tredici mensilità);
  • I.I.S. (per tredici mensilità fino al 31.12.2002, perché dal successivo 1° gennaio è stata assorbita nello stipendio tabellare);
  • importo relativo alla differenza della I.I.S. in godimento da parte del personale della Categoria B e D rispetto all’importo conglobato nello stipendio (per tredici mensilità);
  • indennità di vigilanza (per dodici mensilità);
  • indennità corrisposta al personale educativo e docente scolastico di cui all’art. 37 comma 1, lettere c d ed e del CCNL 6.7.1995 e successivi incrementi (per dodici mensilità);
  • indennità di direzione e di staff, già corrisposta ai sensi dell’art. 45 comma 1 del DPR 333/90 al personale dell’ex qualifica VIII e attualmente ricompresa nella retribuzione di posizione;
  • indennità di Euro 64,56 lorde, di cui all’art. 4 comma 3 del C.C.N.L. 16.7.1996 (per dodici mensilità).

Personale dirigente

Per il personale dirigente del comparto Regioni ed Autonomie Locali la base di calcolo dell’IPS è determinata dalle seguenti voci percepite negli ultimi 12 mesi la cessazione dal servizio (cfr Nota Inpdap n. 5/2006).

  • Stipendio tabellare;
  • maturato economico annuo, pensionabile e non riassorbibile di lire 7.858.000 (€ 4.058,32) ex art. 35, comma 1, lett. b) CCNL 10.4.1996, ove acquisito (per 13 mensilità);
  • retribuzione individuale di anzianità ove acquisita (per 13 mensilità);
  • retribuzione di posizione (per 13 mensilità);

Modalità di pagamento

Ai dipendenti che risolvono il rapporto di lavoro il pagamento dell’Indennità Premio di Servizio è disposto come segue (articolo 12, comma 7, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, e s.m.i.):

  • in un unico importo annuale, se l’ammontare complessivo lordo è pari o inferiore a 50mila euro;
  • in due importi annuali, se l’ammontare complessivo lordo è superiore a 50mila euro ma inferiore a 100mila euro (la prima rata è pari a 50mila euro e la seconda è pari all’importo residuo). La seconda rata sarà pagata dopo un anno dalla decorrenza del diritto al pagamento della prima rata;
  • in tre importi annuali, se l’ammontare complessivo lordo è superiore a 100mila euro. In questo caso, il primo e secondo importo (lordi) sono pari a 50mila euro e il terzo è pari all’importo residuo. Il secondo e terzo importo saranno pagati rispettivamente dopo 12 e 24 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento del primo importo.

Come si ottiene

L’IPS è corrisposta d’ufficio, pertanto il lavoratore non deve fare alcuna domanda per ottenere la prestazione.

Le somme spettanti saranno accreditate sui conti correnti o su altri strumenti di pagamento elettronici dotati di IBAN (carta di debito o di credito prepagata) individuati dall’interessato, così come previsto dal codice dell’amministrazione digitale.

Prescrizione del diritto

Il diritto all’IPS o a eventuali riliquidazioni e aggiornamenti nel tempo si prescrive, sia per gli iscritti sia per i loro superstiti, dopo cinque anni dal momento in cui è sorto.

Si può interrompere la prescrizione con un atto rivolto alla sede INPS competente per territorio che dimostri l’intenzione di avvalersi del diritto.

Contribuzione

Per il conseguimento dell’Indennità Premio di Servizio, l’iscrizione alla Cassa ex INADEL comporta l’obbligo del versamento di un contributo pari al 6,1% della retribuzione utile considerata in ragione dell’80% e così ripartito: 3,6% a carico dell’ente e 2,5% a carico del dipendente.

 

Fonte: articolo di Giuseppe Orefice
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