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Buonuscita Dipendenti Statali e Uscita Anticipata

lentepubblica.it • 18 Agosto 2017

ditteI dipendenti pubblici che faranno ricorso all’APE Sociale o all’uscita con 41 anni di contributi dovranno mettere in conto uno slittamento nella percezione dell’indennità di buonuscita?


 

Gli statali che aderiranno all’APe sociale o al pensionamento con 41 anni di contributi subiranno uno slittamento dei termini di pagamento della buonuscita. Lo mettono nero su bianco le circolari Inps 99 e 100 che spiegano le varie condizioni per ottenere i due ordini di benefici.   L’articolo 1, co. 184 e 201 della legge 232/2016 prevedono, infatti, che ove il dipendente pubblico risolva in anticipo il rapporto di lavoro per accedere all’APE sociale dal 63° anno di età o all’uscita con 41 anni di contributi a prescindere dall’età anagrafica (se lavoratore precoce), i termini di pagamento delle indennità di fine servizio dovranno essere corrisposti secondo le regole individuate dalla legge Fornero come se il rapporto di lavoro non si fosse interrotto.

 

APE Social

 

In particolare nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro per accedere all’APE sociale dai 63 anni il comma 184 del predetto articolo 1 della legge 232/2016 prevede che i termini di pagamento della buonuscita inizieranno a decorrere a partire dal compimento dell’età anagrafica per il pensionamento di vecchiaia. I lavoratori in questione, dunque dovranno attendere 12 mesi + 90 gg, dalla maturazione dei 66 anni e 7 mesi (al netto dei futuri adeguamenti alla speranza di vita) per ricevere la prima tranche della buonuscita. Ad esempio un lavoratore che prende l’ape sociale dai 63 anni dal 1° novembre 2017 e che matura il requisito anagrafico per il pensionamento di vecchiaia nel 2021 (quando sarà necessario avere un minimo di 67 anni) la buonuscita verrà erogata solo al raggiungimento dei 68 anni ed entro i successivi tre mesi, cioè 12 mesi dopo il raggiungimento dell’età di vecchiaia.

 

L’Inps spiega, inoltre, che in caso di decadenza anticipata dall’APe sociale (es. per conseguimento di un trattamento pensionistico diretto, per il venir meno della residenza in Italia; o per superamento dei limiti reddituali) il termine di pagamento del relativo TFS o TFR inizierà a decorrere dalla data in cui si verifica la decadenza e la prestazione previdenziale sarà pagabile decorsi 24 mesi da tale data ed entro i successivi tre mesi. Nell’ipotesi in cui il destinatario dell’APE sociale deceda prima di compiere l’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia, il termine di pagamento del trattamento di fine servizio o di fine rapporto decorrerà, invece, dalla data del decesso e la prestazione dovrà essere pagata entro 105 giorni dall’evento luttuoso.

 

Precoci

 

Discorso simile per i lavoratori che risolveranno il rapporto di lavoro in quanto destinatari dell’uscita a 41 anni di contributi a prescindere dall’età anagrafica. Nel loro caso il comma 201 del suddetto articolo 1 della legge 232/2016 prevede che le indennità siano corrisposte al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione delle stesse secondo le disposizioni dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sulla base della disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato.

 

In tal caso, il termine di pagamento delle indennità risulterà, pertanto, fissato tra i 12 e i 24 mesi dalla data teorica in cui il lavoratore avrebbe raggiunto il pensionamento con le regole Fornero ed entro i successivi tre mesi; in particolare a seconda, rispettivamente, se il medesimo avesse raggiunto prima il requisito per la pensione di vecchiaia o quello per la pensione anticipata. Ad esempio un lavoratore con 62 anni che va in pensione con 41 anni di contributi il 1° novembre 2017 potrà vedere l’erogazione della prima rata del trattamento di fine servizio dopo 3 anni e 10 mesi dalla risoluzione del rapporto di lavoro (ed entro i successivi tre mesi) invece che dopo i “normali” 24 mesi. Perchè con le regole Fornero il lavoratore avrebbe dovuto raggiungere i 42 anni e 10 mesi di contributi per pensionarsi ed è quindi da quella data che inizierà a decorrere il termine biennale per il pagamento della prima rata. E non dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro. Se si considera il futuro adeguamento alla speranza di vita che scatterà dal 1° gennaio 2019 i termini saranno ancora più lunghi.

 

Se invece il lavoratore in questione raggiunge prima l’età per il pensionamento di vecchiaia (es. 66 anni e 7 mesi) la buonuscita verrà pagata dopo 12 mesi dal perfezionamento di tale età anagrafica ed entro i successivi tre mesi. Ad esempio un lavoratore che esce il 1° novembre 2017 con 65 anni e 7 mesi di età e 41 anni di contributi vedrà il pagamento della buonuscita dopo due anni (ed entro i successivi tre mesi) perchè i 12 mesi inizieranno a decorrere solo dalla data di perfezionamento dei 66 anni e 7 mesi.

 

Fonte: Pensioni Oggi (www.pensionioggi.it) - articolo di Franco Rossini
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