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Decreto e Circolare attuativa su capacità assunzionali dei Comuni: la nota di lettura

lentepubblica.it • 2 Ottobre 2020

capacita-assunzionali-comuni-nota-di-letturaDisponibile la nota di lettura Anci relativa al decreto ministeriale e circolare attuativa sulle capacità assunzionali dei Comuni.


La nota di lettura scioglie tutti i dubbi interpretivi in merito alle nuove assunzioni dei Comuni.

In modo particolare i chiarimenti riguardano il Decreto ministeriale e la Circolare attuativa su capacità assunzionali dei Comuni.

Capacità assunzionali dei Comuni: la nota di lettura

L’art. 33, comma 2, del DL 34/2019, ha previsto un Decreto attuativo per l’individuazione:

  • dei criteri di sostenibilità finanziaria;
  • della decorrenza della nuova disciplina.

Ad esso ha fatto seguito l’emanazione della circolare 13 maggio 2020, contenente alcuni essenziali indirizzi applicativi.

Va però per inciso evidenziato cheil combinato disposto della disciplina contenuta nel Decreto e nella Circolare non considera gli effetti sulle assunzioni dei Comuni, prodotti dall’intervenuta emergenza determinata dalla pandemia da Covid-19. E quindi le eventuali implicazioni derivanti da questi effetti sul nuovo regime appena introdotto.

Il nuovo regime assunzionale articola il comparto dei Comuni sulla base dei parametri di sostenibilità finanziaria in tre distinte fattispecie:

  • Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti bassa, che possono utilizzare le percentuali di crescita annuale della spesa di personale per maggiori assunzioni a tempo indeterminato;
  • poi Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti intermedia, che devono fare attenzione a non peggiorare il valoredi tale incidenza;
  • infine Comuni con una incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti elevata, che devono attuare politiche di contenimento della spesa di personale in relazione alle entrate correnti.

Assunzioni a partire dal 2021

In particolare, si ritiene che nel caso in cui le maggiori assunzioni da previgenti procedure comportino a partire dal 2021, la collocazione di un Comune nella cosiddetta fascia intermedia (la terza fattispecie classificata dalla Circolare), ossia quella che caratterizzagli enti con «moderata incidenza della spesa di personale», gli obblighi in capo al Comune stesso consistano nel non superamento a partire dal 2021 del rapporto spesa di personale/entrate correnti nette già registrato anche alla luce delle nuove assunzioni intervenute.

Pertanto, in definitiva, il parametro soglia che risulterà a partire dal 2021, anche per effetto delle avvenute assunzioni derivanti dalle procedure avviate ante 20 aprile 2020, determinerà la posizione dell’ente ai fini dell’applicazione delle nuove regole assunzionali.

Trattamento economico accessorio

Un importante chiarimento è contenuto nell’articolo 1 del decreto. In cui si afferma che le disposizioni in materia di trattamento economico accessorio si applicano con la medesima decorrenza definita per il nuovo regime assunzionale.

In particolare l’art. 33, comma 2, del Decreto Crescita ha previsto che:

“Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”.

La norma consente quindi una crescita controllata e proporzionata, in relazione agli incrementi di organico, delle risorse accessorie necessarie

  • sia per l’alimentazione del fondo
  • che per la retribuzione degli incaricati di posizione organizzativa.

Il testo completo della nota di lettura

A questo link il testo completo della nota di lettura.

 

 

Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
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