La normativa istitutiva del Polo Unico per le visite fiscali ha attribuito all’Istituto una nuova competenza sui controlli della malattia dei dipendenti del settore pubblico, lasciando invariata la preesistente competenza sui controlli della malattia dei lavoratori privati che non è stata modificata, né ampliata.
Il nuovo decreto del 17 ottobre 2017, n. 206 ha suscitato molta enfasi negli addetti ai lavori soprattutto per tre punti:
Approfondiamo in questa sede le cause di esonero, sia per i dipendenti pubblici sia per quelli privati, per una prospettiva globale.
Il medico curante ha dei margini di discrezionalità per quanto riguarda l’esonero dal controllo fiscale. In pratica, inviando il certificato medico all’Inps, grazie alla procedura telematica, può segnalare all’Istituto di Previdenza se, a suo parere, quella persona dovrebbe esonerata dalla visita inserendo il codice E. Un codice che, se inserito, esclude automaticamente quel certificato medico dalla banca dati dei dipendenti che possono essere sottoposti a visita fiscale. Tale esclusione viene comunque vagliata dall’Istituto di Previdenza per evitare danni sia al medico che al paziente.
Si tratta di fattispecie in cui l’assenza dei dipendenti è riconducibile a particolari circostanze che, nel Regolamento passano a 3 rispetto a quelle individuate dal d.m. Brunetta n. 150/2009.
Si tratta, nel dettaglio, di:
a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
b) causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 (mancanza di arti, deformazioni, etc.), ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto;
c) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.
Per quanto riguarda chi è affetto da depressione bisogna far riferimento a quanto stabilito dalla sentenza 6375/2011 della Corte di Cassazione, secondo la quale il lavoratore in malattia può uscire di casa anche durante le fasce di reperibilità se così gli è stato prescritto dal medico curante.
Non sono considerati, ovviamente, casi giustificati di assenza al controllo del medico fiscale ipotesi quali malfunzionamento del campanello, breve assenza per compiere delle commissioni, o non essersi potuti alzare dal letto, in quanto vale il principio per cui il lavoratore è tenuto a mettere in atto ogni accorgimento possibile per consentire l’accesso al personale sanitario.
Nel periodo coperto dall’indennità di malattia il dipendente ha l’obbligo di essere reperibile negli orari delle visite fiscali disposte dall’INPS. Orari che variano a seconda del settore lavorativo di appartenenza:
Per maggiori approfondimenti sulle fasce di reperibilità leggi questo approfondimento.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it