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Chi è escluso dall’obbligo della Visita Fiscale? Cause e motivi

lentepubblica.it • 20 Giugno 2018

chi-e-escluso-obbligo-visita-fiscaleLa normativa sulle visite fiscali è stata completata dal nuovo Regolamento sullo svolgimento delle visite fiscali e dalla predisposizione del Polo Unico INPS. Ma chi è escluso dall’obbligo della Visita Fiscale?


La normativa istitutiva del Polo Unico per le visite fiscali ha attribuito all’Istituto una nuova competenza sui controlli della malattia dei dipendenti del settore pubblico, lasciando invariata la preesistente competenza sui controlli della malattia dei lavoratori privati che non è stata modificata, né ampliata.

 

Il nuovo decreto del 17 ottobre 2017, n. 206 ha suscitato molta enfasi negli addetti ai lavori soprattutto per tre punti:

  • le cause di esonero
  • gli orari di reperibilità dei dipendenti pubblici
  • la presunta “novità” della visita fiscale possibile anche di domenica

 

Approfondiamo in questa sede le cause di esonero, sia per i dipendenti pubblici sia per quelli privati, per una prospettiva globale.

 

L’esonero è possibile?

 

Il medico curante ha dei margini di discrezionalità per quanto riguarda l’esonero dal controllo fiscale. In pratica, inviando il certificato medico all’Inps, grazie alla procedura telematica, può segnalare all’Istituto di Previdenza se, a suo parere, quella persona dovrebbe esonerata dalla visita inserendo il codice E. Un codice che, se inserito, esclude automaticamente quel certificato medico dalla banca dati dei dipendenti che possono essere sottoposti a visita fiscale. Tale esclusione viene comunque vagliata dall’Istituto di Previdenza per evitare danni sia al medico che al paziente.

 

Cause di Esonero

 

Si tratta di fattispecie in cui l’assenza dei dipendenti è riconducibile a particolari circostanze che, nel Regolamento passano a 3 rispetto a quelle individuate dal d.m. Brunetta n. 150/2009.

Si tratta, nel dettaglio, di:

 

a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;

 

b) causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 (mancanza di arti, deformazioni, etc.), ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto;

 

c) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.

 

Casi di depressione

 

Per quanto riguarda chi è affetto da depressione bisogna far riferimento a quanto stabilito dalla sentenza 6375/2011 della Corte di Cassazione, secondo la quale il lavoratore in malattia può uscire di casa anche durante le fasce di reperibilità se così gli è stato prescritto dal medico curante.

 

Cause non valide

 

Non sono considerati, ovviamente, casi giustificati di assenza al controllo del medico fiscale ipotesi quali malfunzionamento del campanello, breve assenza per compiere delle commissioni, o non essersi potuti alzare dal letto, in quanto vale il principio per cui il lavoratore è tenuto a mettere in atto ogni accorgimento possibile per consentire l’accesso al personale sanitario.

 

Riepilogo delle fasce di reperibilità

 

Nel periodo coperto dall’indennità di malattia il dipendente ha l’obbligo di essere reperibile negli orari delle visite fiscali disposte dall’INPS. Orari che variano a seconda del settore lavorativo di appartenenza:

 

  • pubblico: dalle 9:00 alle 13:00 dalle 15:00 alle 18:00.
  • privato: dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00.

 

Per maggiori approfondimenti sulle fasce di reperibilità leggi questo approfondimento.

Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
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