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Comuni Siciliani: arriva l’esercito dei professionisti

Catania Luciano • 22 Febbraio 2021

assunzioni-professionisti“Arrivano i nostri” è il titolo di un film comico, degli anni 50, con Walter Chiari. Oggi potrebbe essere il grido con il quale i Sindaci siciliani accolgono la pubblicazione della Legge regionale 17 febbraio 2021, n. 5, ed in particolare delle modifiche apportate all’art. 14 della L.r. n. 7/1992, sugli incarichi agli esperti. Mentre finora tali incarichi potevano essere conferiti esclusivamente per le attività connesse con le materie di competenza del Sindaco, adesso solo saranno anche per supplire alle carenze di specifiche professionalità all’interno del Comune.


I Sindaci dei Comuni Siciliani accolgono la pubblicazione della Legge regionale 5-2021 sugli incarichi ai professionisti.

Il sindaco, da adesso, può conferire incarichi a tempo determinato ad esperti estranei all’amministrazione, per supportare gli uffici.

Un esercito di informatici, avvocati e commercialisti si preparano a correre in aiuto dei primi cittadini, per realizzare gli obiettivi del mandato elettorale.

A differenza di quanto ormai avviene per gli incarichi conferiti ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000, la legge regionale sugli esperti non parla di selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell’incarico.

Se non si volesse tenere conto delle pronunce giurisprudenziali, sembrerebbe che i sindaci dei Comuni Siciliani possano chiamare i professionisti, secondo un rapporto esclusivamente fiduciario.

Comuni Siciliani: arrivano i professionisti

Si tratta di professionisti che, senza un rapporto di pubblico impiego, lavoreranno fianco a fianco (o in sostituzione) di responsabili e dirigenti, espletando le attività che questi non sono in grado di svolgere.

Ovviamente la sottoscrizione del provvedimento finale, con relativa assunzione della piena responsabilità, dovrà essere apposta dai dirigenti o dai titolari di posizione organizzativa, che hanno il potere di impegnare l’Ente verso l’esterno.

Mentre l’art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000 permette la copertura di posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, l’art. 14 della L.r. n. 7/1992, come modificato dalla L.r. n. 5/2021, consente al Sindaco di nominare professionisti a supporto degli uffici, dove non sussistano specifiche competenze.

L’oggetto e la finalità dell’incarico devono essere definiti nel provvedimento di conferimento e possono, differentemente dal passato, riferirsi ad attività di supporto agli uffici, in materie di particolare complessità, per le quali l’Ente abbia documentabili carenze delle specifiche professionalità.

Gli incarichi nei Comuni Siciliani ai professionisti

Resta il riferimento al tempo determinato dell’incarico ed il fatto che lo stesso non costituisce rapporto di pubblico impiego.

Il Sindaco può, in aggiunta agli incarichi di esperti, conferire l’incarico di portavoce previsto dall’art. 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150.

Gli incarichi non possono essere attribuiti dal Sindaco negli ultimi sei mesi del mandato.

Il numero degli incarichi di esperti non può essere superiore a:

  1. a) due nei comuni fino a 30.000 abitanti;
  2. b) tre nei comuni da 30.000 a 250.000 abitanti;
  3. c) quattro nei comuni con oltre 250.000 abitanti.

Gli esperti nominati devono essere dotati di documentata professionalità. In caso di nomina di soggetto non provvisto di laurea, il provvedimento deve essere ampiamente motivato.

Il Sindaco annualmente trasmette al consiglio comunale una dettagliata relazione sull’attività degli esperti da lui nominati.

Agli esperti è corrisposto un compenso mensile non superiore allo stipendio tabellare previsto per la qualifica unica dirigenziale dal CCNL del comparto Regioni ed autonomie locali.

La norma non distingue tra enti con dirigenza e provi di dirigenza.

E’ evidente, quindi, che nei Comuni Siciliani privi di dirigenza, i professionisti percepiranno una retribuzione sensibilmente più elevata di tutti gli altri dipendenti.

Ripercussioni sulle casse dell’Ente

I “nostri” arriveranno ma non senza ripercussioni per le casse dell’Ente.

Sono consentiti gli incarichi a titolo gratuito ma negli stessi limiti di quelli a titolo oneroso. La norma non dice nulla sull’enorme mole di esperti a titolo gratuito che i Sindaci hanno intanto nominato.

Allo stesso soggetto non possono essere conferiti contemporaneamente più di due incarichi di esperto (in questo caso cumulerebbe due stipendi tabellari previsti per la qualifica unica dirigenziale del CCNL del comparto Regioni ed Autonomie locali).

L’incarico di esperto è compatibile con altri incarichi di collaborazione esterna e/o di consulenza, purché gli incarichi non comportino conflitti di interesse (ai due stipendi da dirigente, si potranno sommare i compensi per la normale attività di consulenza).

Nulla si dice in merito alla compatibilità di questa tipologia di incarichi, con il ruolo di dipendente della pubblica amministrazione presso altro Ente. Si presume che anche un dipendente pubblico possa assumere un incarico di esperto, rispettando la normativa dettata dal D.Lgs. n. 165/2001.

La legge non dice nulla in merito all’obbligo di preventivo esame dei provvedimenti di conferimento di questa tipologia di incarichi da parte della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali (Cosfel), chiamata ad approvare o negare l’approvazione ai provvedimenti in materia di dotazioni organiche e di assunzione di personale, di qualsiasi tipologia, per gli Enti in stato di crisi strutturale (con il piano pluriennale di riequilibrio o in dissesto).

Il rischio concreto è che la norma regionale sia elusiva della normativa sugli enti in stato di disequilibrio finanziario.

Conclusioni

La sezione di controllo della Corte dei conti della Sicilia, con la deliberazione 55/2019, ha affermato che gli incarichi di esperto, conferiti da un sindaco, ai sensi dell’art. 14 della L.r. n. 7/1992, sono ascrivibili lato sensu alla categoria generale delle consulenze. Pertanto, gli stessi sono soggetti ai vincoli imposti dall’articolo 6 del d.l. 78/2010 che incide, in senso restrittivo, sulle diverse possibili forme di compenso corrisposte dalle amministrazioni ai soggetti componenti gli organi “comunque denominati” e ai “titolari di incarichi di qualsiasi tipo” (Corte dei conti, sez. Sicilia, deliberazione n. 19/2013).

Per i magistrati contabili, anche richiamando precedenti pronunce in materia, la diversa terminologia utilizzata dal legislatore nelle molteplici disposizioni dell’ordinamento finanziario, con riferimento ai diversi incarichi conferiti dalla pubblica amministrazione a soggetti esterni, mira ad individuare, di volta in volta, i limiti di spesa consentiti, abbracciando complessivamente tutte le diverse tipologie di contratti con caratteristiche affini.

La volontà del legislatore è d’incidere, in senso restrittivo, sulle diverse possibili forme di compenso corrisposte dalle amministrazioni ai soggetti componenti gli organi “comunque denominati” e ai “titolari di incarichi di qualsiasi tipo” senza distinzioni di specie, nell’ottica di un generale disegno di coordinamento della finanza pubblica.

La norma regionale in materia di esperti del sindaco, giacché disciplinante contratti con soggetti esterni all’amministrazione, è estranea alla materia dello status giuridico-economico degli amministratori locali e, pertanto, secondo la Corte dei Conti non sussiste la legislazione esclusiva della Regione siciliana, che riguarda l’ordinamento degli enti locali.

La sezione controllo, ricorda, che la sentenza della Corte Costituzionale n. 139 del 2012, ha affermato che i vincoli imposti dal legislatore nazionale all’autonomia di spesa degli enti hanno, comunque, carattere di disciplina di principio e possono essere considerati rispettosi dell’autonomia delle Regioni e degli enti locali qualora stabiliscano un limite complessivo della spesa così da lasciare agli enti stessi ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa.

Gli enti territoriali diversi dallo Stato, dunque, sono soggetti al vincolo dell’ammontare complessivo dei risparmi da conseguire, potendo modulare in modo discrezionale le percentuali di riduzione delle singole voci di spesa contemplate nell’art. 6 entro i limiti del vincolo complessivo (Corte costituzionale, sentenza n. 182 del 2011).

 

Fonte: articolo di Luciano Catania, segretario del Comune di Enna
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