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Comuni: in quali casi il Vice Sindaco subentra a Sindaco ineleggibile?

lentepubblica.it • 3 Dicembre 2015

sindaci, governo, fusioniLa Seconda Sezione del Tar Napoli nella sentenza del 23.11.2015 n, 5432 ha evidenziato che la disciplina delle elezioni negli enti locali prevede tre diverse cause limitative del diritto e/o dell’esercizio del diritto di elettorato passivo. Ineleggibilità, incandidabilità, incompatibilità del Sindaco: In quali casi il Vice Sindaco subentra?

 

La disciplina delle elezioni negli enti locali prevede tre diverse cause limitative del diritto e/o dell’esercizio del diritto di elettorato passivo: la incandidabilità di cui all’art. 58 del DLgs n. 267/2000, la ineleggibilità di cui al successivo art. 60 e la incompatibilità di cui all’art. 63.

 

L’incompatibilità investe la posizione dell’eletto e, impedendo il contemporaneo esercizio di due funzioni, non incide minimamente sull’elezione, ma vieta di ricoprire la carica (cfr. l’art. 63, I comma), ferma restando la sanzione della decadenza dalla carica in caso di omessa rimozione della causa di incompatibilità (cfr. l’art. 68, II comma).

 

La ineleggibilità esclude, invece, l’esercizio del diritto di elettorato passivo e, pur non comportando l’invalidità del procedimento elettorale (per le ragioni che si esporranno di seguito), comporta la decadenza del candidato all’esito della procedura di contestazione di cui all’art. 69 del TUEL (anche in caso di ineleggibilità antecedente alle operazioni elettorali, giusta il richiamo al medesimo articolo effettuato dall’art. 41, I comma) e, in caso di candidato Sindaco, lo scioglimento del consiglio, con necessità di nuove elezioni (art. 53, I comma).

 

La incandidabilità esclude in radice la possibilità di adire una carica elettiva o di mantenerla, esclude, cioè, il diritto di elettorato passivo e non soltanto l’esercizio dello stesso. L’art. 58, IV comma del DPR n. 267/2000 stabilisce, infatti, che l’elezione di un soggetto incandidabile è nulla, aggiungendo che l’organo che ha deliberato la convalida dell’elezione è tenuto a revocarla.

 

In caso di ineleggibilità, così come in caso di incandidabilità, vi è luogo soltanto a surrogazione della persona non eleggibile o non candidabile, e ciò in quanto la sanzione di decadenza dalla carica (in caso di ineleggibilità) e la sanzione di nullità dell’elezione o della nomina (in caso di incandidabillità) è stabilita soltanto relativamente alla posizione del candidato, senza conseguenze invalidanti ulteriori.

 

L’art. 58, IV comma, infatti, sanziona espressamente con la nullità la sola elezione del candidato che si trova in una delle condizioni ostative contemplate dal precedente I comma e circoscrive, dunque, la portata delle conseguenze invalidanti riconducibili a tale fattispecie alla radicale invalidità dell’elezione del solo soggetto incandidabile. Altre illegittimità riconducibili alla consultazione elettorale, quale effetto dell’indebita partecipazione di un candidato privo della relativa capacità, risultano, pertanto, chiaramente, ancorchè implicitamente, escluse dal legislatore (cfr. CdS, V, 17.4.2012 n. 3673).

 

Se l’ineleggibilità riguarda il candidato Sindaco, la ineleggibilità (sia originaria, come in questo caso, che sopravvenuta) comporta, giusta l’art. 68, I comma de TUEL, la declaratoria di decadenza dell’organo monocratico risultato vincitore, e tale decadenza, a sua volta, comporta, ai sensi dell’art. 53, I comma del medesimo TUEL, la decadenza della Giunta e lo scioglimento del Consiglio, con necessità di nuove elezioni e con l’onere di svolgimento delle funzioni di Sindaco da parte del vicesindaco.

 

In conclusione, dunque, coerentemente la Prefettura ha preso atto dell’esistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 53, I comma, secondo il quale in caso di decadenza del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio e sino alle nuove elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal vicesindaco; anche il Consiglio e la Giunta rimangono in carica, con pienezza di poteri, fino alle nuove elezioni e solo dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali devono limitarsi ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

 

Per tutte le restanti informazioni potete consultare, in allegato all’articolo, il file con il testo completo della sentenza.

 

 

Fonte: Tar Napoli - Seconda Sezione
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