Congedo Covid-19: periodi sono utili ai fini del TFS e del TFR? Ecco cosa ha stabilito l’Inps nel messaggio numero 2968/2020 in risposta ad alcuni chiarimenti formulati dalle Amministrazioni pubbliche.
All’Inps ed al Ministero del Lavoro erano stati chiesti chiarimenti circa gli obblighi contributivi e sulla valutabilità dei detti periodi ai fini dei trattamenti di fine servizio/fine Rapporto (TFS/TFR).
Pubblico Impiego: silenzio assenso per avere diritto al TFR?
Secondo l’INPS:
sono interamente valutati ai fini delle predette prestazioni previdenziali.
In particolare, i periodi di congedo parentale a retribuzione ridotta sono computati per intero, ai fini delle prestazioni di fine servizio (TFS, Indennità di buonuscita e Indennità premio di servizio e TFR) e valorizzati su una retribuzione “virtuale” intera, maturata come se il dipendente fosse effettivamente rimasto in servizio (cfr. le note operative INPDAP n. 18 del 19 maggio 2003 e n. 21 del 12 luglio 2006).
Si osserva, infine, che l’articolo 23 del decreto-legge n. 18/2020, richiamato dall’articolo 25 del medesimo decreto-legge, riproduce la medesima formula dell’articolo 34 del decreto legislativo n. 151/2001, che prevede che “l’indennità è calcolata secondo quanto previsto all’articolo 23, ad esclusione del comma 2 dello stesso”.
Pertanto si conferma che i periodi di “congedo COVID-19” sono valutabili, ai fini delle prestazioni di TFS/TFR. Si segue dunque quanto già disposto per i periodi di congedo parentale parzialmente retribuito di cui agli articoli 32 e ss. del decreto legislativo n. 151/2001.
A questo link il testo completo del Messaggio dell’INPS.
Per leggere un breve approfondimento con alcuni esempi di calcolo del TFS dei Dipendenti Pubblici cliccate qui.
Ricordiamo che anche al personale scolastico spetta il congedo parentale: maggiori informazioni qui.
Qui di seguito vi proponiamo altri interessanti approfondimenti sulla materia del TFS: