Disponibile in un recente messaggio dell’INPS il quadro completo sul Congedo parentale 2022: la sintesi su assenze, indennità e domanda.
Il messaggio dell’INPS fornisce chiarimenti sul decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 176 del 29 luglio 2022, in vigore dal 13 agosto 2022, che ha introdotto alcune novità normative in materia di maternità, paternità e congedo parentale.
Questo messaggio dell’Istituto di Previdenza, pertanto, fornisce le prime indicazioni rilevanti ai fini del riconoscimento delle relative indennità, che entreranno in vigore dal 13 agosto 2022.
Le indicazioni operative di dettaglio saranno oggetto di una specifica circolare che verrà pubblicata successivamente.
Per quanto riguarda il congedo di paternità obbligatorio, il padre lavoratore dipendente si astiene dal lavoro per un periodo di 10 giorni lavorativi (non frazionabili a ore e fruibili anche in via non continuativa), nell’arco temporale che va dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto fino ai 5 mesi successivi alla nascita. Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio.
In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a 20 giorni lavorativi.
Il congedo si applica anche al padre adottivo o affidatario.
I giorni di congedo sono fruibili dal padre anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice e sono compatibili con la fruizione (non negli stessi giorni) del congedo di paternità alternativo di cui all’articolo 28 del T.U.
Alla luce della novella normativa, i periodi indennizzabili di congedo parentale sono i seguenti:
Restano, invece, immutati i limiti massimi individuali e di entrambi i genitori:
In attesa dei necessari aggiornamenti informatici, dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 105/2022, ossia dal 13 agosto 2022, è possibile fruire dei congedi con richiesta al proprio datore di lavoro regolarizzando successivamente la fruizione mediante presentazione della domanda telematica all’INPS.
I lavoratori autonomi che fruiscono del congedo parentale possono astenersi dal lavoro, presentando successivamente domanda all’INPS attraverso i consueti canali (sito web, Contact center integrato o Patronati) non appena sarà rilasciata l’apposita domanda telematica.
Potete consultare qui il documento completo.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it