Ecco una Guida completa al significato di “Congedo Parentale a ore“, a chi ne ha diritto e a come è cambiato in epoca Covid.
Qui di seguito, pertanto, forniamo risposte dettagliate a tutto ciò che può riguardare i diretti interessati.
Per consultare, invece, una guida completa al congedo parentale ordinario potete leggere questo nostro approfondimento.
Congedo Parentale per DAD: a questo link tutte le informazioni utili.
Indice dei contenuti
A disciplinare questo tipo di congedo è stata la legge 24 dicembre 2012, n.228.
La legge ha infatti introdotto la possibilità di frazionare ad ore la fruizione del congedo parentale, rinviando tuttavia alla contrattazione collettiva di settore il compito di stabilire:
La modalità di fruizione oraria del congedo parentale, prevista dall’art. 32 del T.U maternità/paternità, si aggiunge alla modalità di fruizione su base giornaliera e mensile relativamente alle quali sono state già fornite istruzioni.
Rispetto alle modalità già in uso (giornaliera o mensile riportata negli esempi del paragrafo sopra), l’introduzione della modalità oraria non modifica la durata del congedo parentale e pertanto rimangono invariati i limiti complessivi ed individuali entro i quali i genitori lavoratori dipendenti possono assentarsi dal lavoro a tale titolo.
Pertanto:
Anche al personale scolastico spetta il congedo parentale: maggiori informazioni a questo link.
Il decreto legislativo del 15 giugno 2015, n. 80, attuativo della delega contenuta nel Jobs Act, prevede che i genitori lavoratori dipendenti, in assenza di contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, possano fruire del congedo parentale su base oraria in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale.
Per quanto riguarda il congedo parentale ad ore la regola generale stabilisce che non si possono superare i 10 mesi complessivi. Per quanto riguarda le modalità di fruizione del congedo, i criteri di calcolo della base oraria e il monte orario giornaliero bisogna fare dunque riferimento al proprio CCNL.
Se nel CCNL non risultano indicazioni sulle modalità di fruizione del congedo parentale ad ore si applica la regola generale, nella quale viene stabilito che la durata del permesso deve essere pari alla metà dell’orario medio giornaliero.
Pertanto si evince il seguente assunto: chi lavora per 8 ore al giorno può richiedere il congedo parentale per un massimo di 4 ore.
Qualora la fruizione del congedo avvenga frazionatamente, il periodo massimo di assenza dovrà essere verificato computando i giorni compresi nei periodi indicati nella domanda di richiesta.
Quindi qualora si susseguano, senza interruzione:
i giorni festivi e i sabati (in caso di settimana corta), che si collocano nei periodi devono essere conteggiati come giorni di congedo parentale.
Maggiori informazioni sul congedo frazionato sono disponibili a questo link.
A stabilire le regole nello specifico per criteri di richiesta e presentazione delle domande è l’INPS.
Il genitore lavoratore dipendente avente diritto al congedo parentale richiede il congedo al datore di lavoro ed all’INPS, ai fini del trattamento economico e previdenziale.
Nella domanda di congedo parentale il genitore dichiara:
L’applicazione per la presentazione all’Istituto delle domande di congedo parentale su baseoraria è stata inserita all’interno del gruppo di servizi denominati “Domande di maternità online”.
L’acquisizione delle domande in oggetto è possibile tramite i seguenti tre canali:
Per tutte le altre informazioni sulle modalità operative di presentazione della domanda e di fruizione del congedo parentale su base oraria, si rinvia a quanto contenuto nella circolare INPS n.152 del 18 agosto 2015.
L’avvento del Coronavirus ha rivoluzionato la formulazione dei permessi, ampliando le platee e modificando le regole di applicazione.
Ricordiamo che il congedo parentale straordinario causa Covid-19 è attivo dallo scorso 5 marzo, cioè da quando sono state adottate misure di contenimento per la diffusione del coronavirus a livello nazionale e sono state chiuse le scuole di ogni ordine e grado.
Per tutte le informazioni utili sul Congedo parentale Covid potete leggere questo nostro approfondimento.
Invece sulla materia congedo parentale a ore cosa è cambiato?
In principio è stato il Messaggio n. 3105 dell’11 agosto 2020 dell‘INPS che ha fornito le istruzioni operative per la presentazione della domanda per la fruizione oraria del congedo per emergenza COVID-19.
Poi con Circolare n. 99 del 3 settembre, l’Istituto ha fornito ulteriori indicazioni in ordine alla fruizione del c.d. “congedo COVID-19″ fruibile anche in modalità oraria.
In sintesi, il congedo COVID-19 ad ore può essere fruito da entrambi i genitori purché la fruizione avvenga in maniera alternata. Ne consegue che il congedo COVID-19 orario è incompatibile con la fruizione, nello stesso giorno, di congedo COVID-19 giornaliero da parte dell’altro genitore.
Sono invece compatibili due richieste di congedo COVID-19 in modalità oraria nello stesso giorno da parte dei due genitori, purché le ore di fruizione all’interno della stessa giornata non si sovrappongano.
Ricordiamo che inizialmente la decorrenza del congedo Covid a ore era, come per quello ordinario, il 31 Agosto.
il decreto Ristori ha modificato la disciplina del congedo parentale straordinario per i lavoratori, prorogandolo al momento fino al 31 dicembre 2020.
Non si escludono, ovviamente, ulteriori prolungamenti nei prossimi DPCM.
La domanda deve essere presentata in modalità telematica, utilizzando la procedura per la presentazione delle domande di congedo parentale a ore ordinario, selezionando la specifica opzione “COVID-19“.
Nella domanda di congedo COVID-19 ad ore pertanto il genitore dichiara:
Il periodo all’interno del quale si intende fruire delle ore di congedo COVID-19 dovrà essere contenuto all’interno di un mese solare.