Ecco alcune utili indicazioni su quanto spetta, in termini di periodi e di retribuzione, in materia di congedo parentale facoltativo per l’anno 2023.
La legge prevede il congedo parentale sia al padre sia alla madre che siano lavoratori: si tratta del diritto ad un periodo di 10 mesi di astensione dal lavoro da ripartire tra i due genitori e da fruire nei primi 12 anni di vita del bambino.
Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto. Se il rapporto di lavoro cessa all’inizio o durante il periodo di congedo, il diritto al congedo stesso viene meno dalla data di interruzione del lavoro.
Si ricorda che la Legge di bilancio 2023 allunga, nello specifico, i tempi di fruizione per il congedo parentale e aumenta le retribuzioni totali.
Questi soggetti possono fruire dell’indennità maggiorata:
L’attuale legge prevede la possibilità per i genitori di usufruire di periodi di congedo parentale, in seguito al congedo di maternità per la madre e subito dopo il parto per il padre, con modalità diverse a seconda del loro inquadramento lavorativo (lavoratori dipendenti, lavoratrici autonome, lavoratori con contratti di collaborazione). Nel caso di parto, adozione o affidamento plurimo il diritto al congedo parentale è previsto per ogni bambino.
I dipendenti, sino ai dodici anni di vita del figlio, hanno diritto ai periodi retribuiti come indicato dal seguente prospetto:
Per quanto riguarda invece le retribuzioni in senso stretto si registra un incremento dal 30 all’80 per cento sull’indennità per congedo parentale destinata a:
Nel dettaglio, il congedo parentale viene retribuito al 30% per i primi 3 mesi goduti da entrambi i genitori (per un totale di 6 mesi). Dopodiché il decreto legge sulla conciliazione tra vita e lavoro (D.lgs n. 105/2022) introduce altri 3 mesi indennizzati, i quali possono essere trasferiti tra i genitori e fruibili in alternativa tra loro.
In aggiunta al periodo di congedo parentale suddetto, la legge di Bilancio 2023 ne introduce 1 mese ulteriore di cui potrà godere uno dei due genitori. Il vantaggio è che sarà retribuito all’80% anziché al 30% come gli altri 9 mesi.
Il mese aggiuntivo di congedo parentale può essere utilizzato però fino al 6° anno di vita del figlio.
La domanda va inoltrata prima dell’inizio del periodo di congedo richiesto. Se viene presentata dopo, saranno pagati solo i giorni di congedo successivi alla data di presentazione della domanda. Per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti, l’indennità è anticipata dal datore di lavoro.
Per ottenere ulteriori informazioni su come e quando fare domanda per l’anno 2023 potete consultare il nostro approfondimento.
Interessante. Peccato che Inps di Villanuova ..Brescia ..non abbia recepito la normativa..
Purtroppo non è colpa dell’INPS. È il governo che non ha fatto il decreto attuativo
Continuo a chiamare per capire quando sarà attivo ma l’INPS continua a dormi di chiamare la settimana successiva perché non sanno ancora quando sarà attivo. Indicativamente si può sapere quando sarà attivo?