In questo articolo, dunque, parleremo brevemente del congedo parentale frazionato: in cosa consiste? Chi ne può fare uso? Come fare domanda?
Ricordiamo che il congedo parentale ai sensi dell’art. 32, comma 1, del d.lgs. n. 151 del 2001, si configura come un diritto (potestativo) di astenersi da una prestazione lavorativa che sarebbe altrimenti dovuta.
La legge disciplina i tempi e le modalità di astensione, che per alcuni periodi può essere retribuita: il congedo è dunque erede dei previgenti istituti dell’astensione obbligatoria e dell’astensione facoltativa.
Il congedo parentale è rivolto a lavoratrici e lavoratori dipendenti.
Il congedo parentale spetta ai genitori naturali, che siano in costanza di rapporto di lavoro, entro i primi 12 anni di vita del bambino per un periodo complessivo tra i due genitori non superiore a dieci mesi.
I mesi salgono a 11 se il padre lavoratore si astiene dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato di almeno tre mesi. Tale periodo complessivo può essere fruito dai genitori anche contemporaneamente.
Ricordiamo infine chi si può fruire del congedo parentale nelle diverse modalità loro consentite (giornaliera o mensile o oraria). Pertanto giornate o mesi di congedo parentale possono alternarsi con giornate lavorative in cui il congedo parentale è fruito in modalità oraria.
Maggiori informazioni sul congedo parentale sono disponibili a questo link.
A questo link invece potete trovare maggiori dettagli su un altra variante di congedo parentale, quella su base oraria.
Anche al personale scolastico spetta il congedo parentale: maggiori informazioni a questo link.
Congedo Parentale per DAD: a questo link tutte le informazioni utili.
In primo luogo il congedo parentale, disciplinato dalla legge sopra citata, consiste nella possibilità, da parte di ciascun genitore, di astenersi dal lavoro, anche in modo frazionato, per un ulteriore periodo rispetto a quello obbligatorio (per un totale di 180 giorni).
Pertanto, nei casi in cui la fruizione del congedo avvenga frazionatamente, il periodo massimo di assenza dovrà essere verificato computando i giorni compresi nei periodi indicati nella domanda di richiesta.
Ma come si determina questo calcolo?
L’INPS, con circolare n. 134382/1982 ha stabilito quali siano le modalità con cui devono essere conteggiati i periodi (fruibili anche frazionatamente) di congedo parentale.
Occorre, in particolare, distinguere le seguenti casistiche:
Per il calcolo invece del conteggio dei giorni festivi e dei sabati si devono seguire questo ragionamento.
1. Qualora, a seguito di un periodo di congedo parentale, il genitore
le giornate festive e i sabati (in caso di settimana corta) cadenti nell’intervallo, tra il congedo parentale e le ferie o la malattia, non vanno computati nel periodo di congedo parentale.
2. Invece, qualora si susseguano, senza interruzione:
i giorni festivi e i sabati (in caso di settimana corta), che si collocano nei periodi, devono essere conteggiati come giorni di congedo parentale.
Nello specifico si può seguire questo schema di esempio:
In caso di 1/2 giornata di congedo parentale il venerdì o il lunedì le festività sono considerate congedo parentale sulla base dell’orario richiesto.
Buondi sono un infermiere diurno …se faccio lunedì ferie da martedì a venerdì congedo parentale sabato ferie e lunedì riprendo tale cadenza le domeniche mi vengono conteggiate come congedo o riposo?