Preavviso necessario per ottenere il Congedo Parentale: tutti i dettagli.
Si tratta di un’indennità importante, sia per il comparto scolastico che per quelli pubblici e privati.
Soprattutto con l’emergenza Covid e le quarantene scolastiche (maggiori informazioni qui) essa è diventata una delle indennità più richieste.
Scopriamo, qui di seguito, con quanto preavviso deve essere presentata la richiesta di congedo parentale, se è soggetta ad eventuali dinieghi e limitazioni.
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Ricordiamo che il congedo parentale è un periodo di astensione facoltativo dal lavoro concesso ai genitori per prendersi cura del bambino nei suoi primi anni di vita e soddisfare i suoi bisogni affettivi e relazionali.
La legge disciplina i tempi e le modalità di astensione.
Per una panoramica completa sul Congedo Parentale potete leggere questo nostro approfondimento.
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Congedo Parentale per DAD: a questo link tutte le informazioni utili.
Occorre inoltrare richiesta di congedo al datore di lavoro.
Per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti, l’indennità è anticipata dal datore di lavoro tranne in casi particolari in cui è pagata direttamente dall’Inps (operai agricoli a tempo determinato, lavoratori stagionali a termine, lavoratori dello spettacolo a tempo determinato).
A regolare il preavviso è l’art. 7, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 80/2015.
Il soggetto richiedente deve presentare la domanda di congedo con un preavviso:
Il preavviso, ovviamente, è una conditio sine qua non per usufruire del congedo.
N.B. Secondo un Interpello del Ministero del Lavoro (Interpello 13-2016), per il comparto scuola, il tempo minimo di preavviso è fissato in 15 giorni. E ciò prevale rispetto a quanto indicato dalla legge che ha ridotto a 5 giorni tale termine.
In generale il datore di lavoro non può limitare la fruizione del congedo parentale del genitore. E, a sostegno di tale tesi, si evidenzia che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 15078 del 2 luglio 2014, ha ritenuto illegittimo un licenziamento intimato ad una lavoratrice per assenza ingiustificata.
Infine si evidenzia che l’art. 38 del D.Lgs. n. 151/2001 punisce il rifiuto, l’opposizione o l’ostacolo all’esercizio del diritto al congedo parentale con la sanzione amministrativa da € 516 ad € 2582.
Di contro la circolare n. 62 del 29 aprile 2010 dell’INPS ha chiarito che il genitore in congedo parentale non può intraprendere una nuova attività lavorativa
In caso contrario – sia che l’attività sia dipendente, parasubordinata o autonoma – egli non ha diritto alla relativa indennità e deve rimborsare all’Istituto quanto eventualmente indebitamente percepito.
Rispettati i termini indicati ed ottenuto il benestare del datore di lavoro, la domanda di congedo parentale deve essere presentata all’Inps telematicamente mediante una delle seguenti modalità:
Ovviamente la domanda va inoltrata prima dell’inizio del periodo di congedo richiesto. Se viene presentata dopo l’avvio saranno pagati solo i giorni di congedo successivi alla data di presentazione della domanda.
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