Congedo parentale: ecco una Guida completa a chi ne ha diritto, quando si può richiedere, com’è pagato e come fare domanda per ottenerlo.
Qui di seguito una risposta dettagliata a tutto ciò che può riguardare i diretti interessati.
Qui di seguito forniamo sul congedo parentale una guida a tutte le informazioni utili per chi ne ha diritto.
Questo tipo di congedo rappresenta un periodo di astensione dal lavoro di un genitore. La legge disciplina i tempi e le modalità di astensione, che per alcuni periodi può essere retribuita e la sua funzione è quella di consentire la presenza del genitore accanto al bambino al fine di soddisfare i bisogni affettivi e relazionali del minore.
Ricordiamo anche che l’INPS ha di recente aggiornato i limiti di reddito per il 2019.
Per una guida completa al Congedo Parentale per la Scuola potete consultare questo articolo.
Indice dei contenuti
Nel diritto del lavoro italiano il congedo parentale è erede dei previgenti istituti dell’astensione obbligatoria e dell’astensione facoltativa.
La prima normativa organica in materia è stata la legge 30 dicembre 1971, n. 1204 che prevedeva disposizioni solo per il congedo di maternità femminile. La legge 9 dicembre 1977 n. 903 estese con l’art. 6 l’astensione obbligatoria dal lavoro di cui all’art. 4, lett. c), della L. n. 1204/1971 (e il trattamento economico relativo), anche alle lavoratrici che abbiano adottato bambini.
La materia del congedo parentale per il genitore vero e proprio era inizialmente disciplinata dal d.lgs. 151/2001, e anche dai CCNL di comparto possono prevedere apposite disposizione in materia.
L’art. 1, comma 339 della legge di stabilità per il 2013 (legge 24 dicembre 2012, n. 228) ha modificato l’art. 32 del T.U. maternità/paternità (decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001).
Introducendo la possibilità per i genitori lavoratori dipendenti di fruire del congedo parentale in modalità oraria previa definizione, in sede di contrattazione collettiva,
La stessa legge di stabilità ha previsto inoltre l’obbligo per il genitore richiedente di comunicare al datore di lavoro l’inizio e la fine del periodo di congedo parentale richiesto, nonché la possibilità per lavoratore e datore di lavoro di concordare, durante il periodo di fruizione di congedo, adeguate misure di ripresa dell’attività lavorativa, e questo tenendo conto di quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva.
Con il decreto legislativo del 15 giugno 2015, n. 80, attuativo della delega contenuta nel Jobs Act, il legislatore è nuovamente intervenuto sull’art. 32 citato introducendo un criterio generale di fruizione del congedo in modalità oraria che trova attuazione in assenza di contrattazione collettiva anche di livello aziendale.
In base dunque al D.Lgs. 80/2015, in vigore dal 25 giugno 2015, il congedo parentale è un diritto spettante sia alla madre e sia al padre di godere di un periodo di dieci mesi di astensione dal lavoro da ripartire tra i due genitori e da fruire nei primi dodici anni di vita del bambino.
Tra le varie Sentenze associate, infine, la Suprema Corte con sentenza n. 6472 del 4 maggio 2012 ha chiarito che il congedo parentale si configura come un diritto potestativo costituito dal comportamento con cui il titolare realizza da solo l’interesse tutelato e a cui fa riscontro e che la fruizione del congedo parentale si interrompe allorché il lavoratore rientra al lavoro e ricomincia a decorrere dal momento in cui la stessa riprende il periodo di astensione.
Il Coronavirus, come ben sappiamo, ha stravolto e rivoluzionato il nostro modo di vivere: ciò ovviamente ha influito anche sulle nostre abitudini lavorative.
Ricordiamo che il congedo parentale straordinario causa Covid-19 è attivo dal 5 marzo 2020, cioè da quando sono state adottate misure di contenimento per la diffusione del coronavirus a livello nazionale e sono state chiuse le scuole di ogni ordine e grado.
Questo particolare tipo di congedo risulta pertanto istituito (articolo 23 del decreto “Cura Italia”) per permettere ai genitori che lavorano, madre e padre, di potersi prendere cura dei figli.
Maggiori informazioni sono disponibili a questo link.
Il congedo parentale è rivolto a lavoratrici e lavoratori dipendenti.
Il congedo parentale spetta ai genitori naturali, che siano in costanza di rapporto di lavoro, entro i primi 12 anni di vita del bambino per un periodo complessivo tra i due genitori non superiore a dieci mesi.I mesi salgono a 11 se il padre lavoratore si astiene dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato di almeno tre mesi. Tale periodo complessivo può essere fruito dai genitori anche contemporaneamente.
Se il rapporto di lavoro cessa all’inizio o durante il periodo di congedo, il diritto al congedo stesso viene meno dalla data di interruzione del lavoro.
In sintesi:
Periodi | Misura indennità |
Primi 30 g fruiti entro i 12 anni di vita | 100% della retribuzione |
ulteriori cinque mesi fruiti entro i 6 anni di vita | 30% della retribuzione |
periodi fruiti entro il sesto anno di vita non superiori a sei mesi complessivi tra i genitori | 30% della retribuzione |
periodi fruiti dal sesto all’ottavo anno di vita del bambino o periodi ulteriori rispetto al punto che precede | 30% della retribuzione, a condizione che il reddito individuale del richiedente sia inferiore a 2,5 volte l’importo annuo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria |
periodi fruiti tra gli otto e i dodici anni di vita | nessuna indennità |
Le lavoratrici e i lavoratori agricoli con un contratto a tempo determinato possono fare richiesta di congedo parentale nel primo anno di vita del bambino, se hanno prestato 51 giornate di lavoro in agricoltura nell’anno precedente l’evento, che sarà indennizzabile anche per le astensioni che si protraggono nell’anno successivo.
Per gli anni successivi al primo e fino al sesto (per i periodi di congedo indennizzabili) e sino al 12° (per i periodi di congedo fruibili), possono fare richiesta di congedo parentale se sussiste lo status di lavoratore, che prevede l’iscrizione negli elenchi agricoli e 51 giornate di lavoro in agricoltura nell’anno precedente l’evento oppure, nello stesso anno, se le giornate di lavoro sono svolte tutte prima dell’inizio del congedo.
Infine è assolutamente necessario, per concludere, ricordare che l’indennità di congedo non spetta a:
Considerato il limite previsto, il diritto di astenersi dal lavoro spetta:
La modalità di fruizione oraria del congedo parentale, prevista dal novellato art. 32 del T.U maternità/paternità, si aggiunge alla modalità di fruizione su base giornaliera e mensile relativamente alle quali sono state già fornite dall’INPS.
Rispetto alle modalità già in uso (giornaliera o mensile), l’introduzione della modalità oraria non modifica la durata del congedo parentale e pertanto rimangono invariati i limiti complessivi ed individuali entro i quali i genitori lavoratori dipendenti possono assentarsi dal lavoro a tale titolo.
Se la fruizione di un periodo di congedo parentale avviene su base oraria – con copresenza quindi nella stessa giornata di assenza oraria a titolo di congedo e di svolgimento di attività lavorativa – le domeniche (ed eventualmente i sabati, in caso di settimana corta), non sono considerate né ai fini del computo né ai fini dell’indennizzo. Infatti, in caso di congedo parentale fruito in modalità oraria è sempre rinvenibile lo svolgimento di attività lavorativa.
Ai lavoratori dipendenti che siano genitori adottivi o affidatari, il congedo parentale spetta con le stesse modalità dei genitori naturali, quindi entro i primi 12 anni dall’ingresso del minore nella famiglia indipendentemente dall’età del bambino all’atto dell’adozione o affidamento e non oltre il compimento della sua maggiore età.
In caso di parto, adozione o affidamento plurimi, il diritto al congedo parentale spetta alle stesse condizioni per ogni bambino.
Il prolungamento del congedo può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia e, comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età. Mentre precedentemente il limite era di otto anni dall’ingresso in famiglia.
Questo solo al soddisfacimento delle seguenti condizioni:
Un altra alternativa è quest’indennità per riposi giornalieri, che spetta alle madri e ai padri lavoratori dipendenti per l’allattamento del bambino, anche se adottato o in affidamento.
Fino al primo anno di vita del bambino o entro un anno dall’ingresso in famiglia del minore adottato o in affidamento, la lavoratrice e il lavoratore dipendente hanno diritto a due ore al giorno di riposo per allattamento, se l’orario di lavoro è di almeno sei ore giornaliere, e a un’ora, se l’orario è inferiore a sei.
I riposi per allattamento raddoppiano in caso di parto gemellare o plurimo e di adozione o affidamento di almeno due bambini, anche non fratelli ed eventualmente entrati in famiglia in date diverse.
L’indennità è pari alla retribuzione.
A partire dal 2013 il congedo parentale può essere sostituito, per gli undici mesi successivi al termine del congedo di maternità, dai cd. voucher baby sitter o asilo nido, da utilizzare per far fronte alle spese necessarie per godere di tali servizi.
Riposi per Allattamento: ecco cosa serve sapere.
Il prolungamento del congedo parentale e, in alternativa i permessi legge 104 (orari o a giorni), sono compatibili con la fruizione del normale congedo parentalee del congedo per malattia del medesimo figlio fruito dall’altro genitore (art. 42, comma 4, D.lgs. 151/2001).
Il prolungamento del congedo parentale, i permessi orari giornalieri, i permessi mensili sono compatibili con la utilizzazione del congedo straordinario retribuito nell’arco del mese ma non negli stessi giorni.
Figlio con grave disabilità non ricoverato | Agevolazione | Altre agevolazioni alternative e non cumulabili stesso mese | Altre agevolazioni alternative e non cumulabili stesso mese | Altri istituti compatibili fruibili stesso mese ma non stessi giorni |
Fino a 3 anni | Prolungamento congedo parentale | Permessi orari giornalieri L. 104/92 (2 ore o 1 a seconda dell’orario) | 3 giorni di permesso mensili L. 104/92 | Congedo per malattia (fruito dall’altro genitore) e congedo straordinario retribuito |
Tra i 3 e i 12 anni | Prolungamento congedo parentale | No | 3 giorni di permesso mensili L. 104/92 | Congedo per malattia (fruito dall’altro genitore) e congedo straordinario retribuito |
Oltre i 12 anni | 3 giorni di permesso mensili L. 104/92 |
No | No | Congedo per malattia (fruito dall’altro genitore) e congedo straordinario retribuito |
La domanda va inoltrata prima dell’inizio del periodo di congedo richiesto. Se viene presentata dopo saranno pagati solo i giorni di congedo successivi alla data di presentazione della domanda. Per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti, l’indennità è anticipata dal datore di lavoro.
Le lavoratrici e i lavoratori possono presentare la domanda di congedo parentale online all’INPS attraverso il servizio dedicato.
L’applicazione per la presentazione all’Istituto delle domande di congedo parentale su base oraria è stata inserita all’interno del gruppo di servizi denominati “Domande di maternità on line”.
L’acquisizione delle domande in oggetto è possibile tramite i seguenti tre canali:
Tutte le istruzioni procedurali sono reperibili anche nella circolare n. 152 del 18 agosto 2015 dell’INPS.
Nell caso di domanda tardiva, sono pagati solo i giorni di congedo successivi alla presentazione della stessa.
Fino ai sei anni di età del bambino e per massimo sei mesi complessivi essi durante il congedo i genitori percepiscono il 30% della retribuzione media giornaliera calcolata prendendo come riferimento l’ultimo mese lavorato.
Dai sei agli otto anni di età del bambino ai genitori che godano del congedo spetta sempre il 30% della retribuzione, ma solo se il reddito individuale del genitore che ne intenda fruire non superi di due volte e mezzo l’importo annuo del trattamento minimo di pensione.
Infine, dagli otto ai dodici anni di età del bambino non è previsto alcun indennizzo.
Fonte: articolo di Giusy Pappalardo
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