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Congedo straordinario e festività soppresse: il parere dell’ARAN

Orefice Giuseppe • 28 Ottobre 2022

congedo-straordinario-festivita-soppresse-parere-aranIn un recente parere dell’ARAN, CFL165, la risposta ad un quesito sull’utilizzo del congedo straordinario e sul calcolo per la decurtazione delle festività soppresse.


Si ricorda che per “congedo straordinario” si intende un periodo di assenza dal lavoro retribuito concesso ai lavoratori dipendenti che assistano familiari con disabilità grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Mentre invece con “festività soppresse” ci si riferisce a giorni che una volta venivano considerati festivi perché connessi a ricorrenze religiose, e oggi non lo sono più in quanto sono state abolite come festività. Le festività «abolite» sono state trasformate in permessi retribuiti (ex festività). Queste ore di permesso consentono al lavoratore di assentarsi per motivi personali senza perdere la retribuzione.

Nel parere odierno l’ARAN si occupa, dunque, del calcolo per la decurtazione delle festività soppresse in caso di utilizzo di congedo straordinario legge 104. E, nello specifico, come questo calcolo sia similare o differisca dalla decurtazione dell’istituto delle ferie.

Congedo straordinario e festività soppresse: il parere dell’ARAN

In caso di utilizzo del congedo straordinario di cui all’art. 42, comma 5, del D. Lgs. 151/2001 come deve essere operato il calcolo per la decurtazione delle festività soppresse. Cumulativamente con le ferie e separatamente?

Con riferimento al quesito in oggetto, atteso che, come indicato al comma 6 dello stesso art. 28 del CCNL 21.05.2018, a tutti i dipendenti sono attribuite, altresì, quattro giornate di riposo da fruire nell’anno solare – ai sensi e alle condizioni previste dalla L. 937/77 -, si ritiene che l’istituto delle “festività soppresse”, sia un istituto che, anche se per molti aspetti assimilato a quelle delle ferie, sia comunque distinto e diverso e che pertanto, il computo delle giornate da decurtare, per effetto della fruizione del congedo ex art. 42 del D.Lgs 151/01, debba essere effettuato separatamente per tipologia.

Il documento con il parere ARAN

Potete consultare e scaricare qui di seguito il documento con il parere ARAN.

 

 

Fonte: articolo di Giuseppe Orefice
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