All’interno del nuovo Contratto Enti Locali, tra le varie novità, troviamo alcune disposizioni relative ai buoni pasto e al servizio mensa.
Il nuovo CCNL Enti Locali si caratterizza per numerose e rilevanti innovazioni concernenti aspetti salienti del trattamento normo-economico del personale.
Il rinnovo riguarda circa 430mila dipendenti di Regioni, Province, Comuni. Ricordiamo che il nuovo contratto ha vigenza per le annualità 2019-2021, seppur rinnovato quest’anno, nel 2022.
Tra le varie novità del nuovo CCNL troviamo anche disposizioni relative ai buoni pasto e al servizio mensa: scopriamo quali sono tutte le novità.
Gli enti, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire un servizio di mensa o, in alternativa, attribuire al personale buoni pasto sostitutivi, previo confronto con le organizzazioni sindacali.
Possono usufruire della mensa o percepire il buono pasto sostitutivo i dipendenti che:
In ogni caso si esclude la possibilità di riconoscere, su base giornaliera, più di un buono pasto. La stessa disciplina si applica anche nei casi di attività per prestazioni di lavoro straordinario o per recupero.
Il pasto va consumato al di fuori dell’orario di servizio.
Il dipendente è tenuto a pagare, per ogni pasto:
Il servizio di mensa, o il buono pasto sostitutivo, è riconosciuto, indipendentemente dalla durata della giornata lavorativa:
Il tempo relativo è valido a tutti gli effetti anche per il completamento dell’orario di servizio.
In ogni caso si esclude ogni forma di monetizzazione indennizzante.
Il costo del buono pasto sostitutivo del servizio di mensa è, di regola, pari alla somma che l’ente sarebbe tenuto a pagare per ogni pasto: nello specifico la somma di 7 euro rappresenta il valore massimo dei buoni pasto.
Qui di seguito trovate il testo completo del contratto sottoscritto definitivamente.