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Contratto Enti Locali, deroghe a flessibilità oraria: le risposte dell’ARAN

lentepubblica.it • 12 Aprile 2019

contratto-enti-locali-deroghe-flessibilita-orariaContratto Enti Locali, sulle deroghe alla flessibilità oraria per il personale arrivano le risposte dell’ARAN, grazie al parere n. 2096/2019.


L’Aran, dopo un primo chiarimento (si veda l’orientamento applicativo Cfl35), fornisce, con il parere n. 2096/2019, ulteriori utili e importanti indicazioni sull’istituto.

Contratto Enti Locali, deroghe flessibilità oraria

L’art.27, comma 3, del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018, nell’ambito della disciplina dell’orario di lavoro  flessibile, espressamente dispone che:

“L’eventuale debito orario derivante deve essere recuperato nellambito del mese di maturazione dello stesso, secondo le modalità e i tempi concordati con il dirigente.“.

Innanzitutto, giova precisare che il mese considerato dalla clausola contrattuale è il mese di calendario.

Per l’Aran la portata della disposizione non ha carattere assoluto ma può, entro certi limiti, essere derogata.

In ordine, poi, al vincolo per cui l’eventuale debito orario derivante dalla  fruizione da parte del lavoratore di spazi di flessibilità oraria, in entrata o in uscita, deve essere recuperato nel mese di maturazione, l’ARAN sostiene che questo vincolo non abbia una portata assoluta, ma, possa, entro certi limiti, essere derogato.

A tal fine, viene, innanzitutto, in  considerazione la fattispecie dell’eventuale sopraggiungere di un impedimento, oggettivo ed imprevisto, che non consenta al lavoratore il recupero orario entro il mese di maturazione del debito orario. Ad esempio, una malattia insorta che si protragga per una durata tale nel mese da non consentire la prestazione dovuta entro il termine prestabilito.

Oppure, anche l’ipotesi, ugualmente in tal caso avente carattere di eccezionalità, della fruizione della flessibilità oraria proprio nell’ultimo giorno del mese.

In questi casi, si ritiene possibile lo slittamento del termine al mese successivo a quello di maturazione. Sarà cura del dirigente concordare con il dipendente le modalità temporali per garantire il recupero della prestazione dovuta ed evitare ulteriori dilazioni del termine stesso.

A questo link potete consultare il testo completo del parere.

Fonte: ARAN
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