Corte Costituzionale: agevolazioni fiscali Dipendenti Pubblici uguali a quelle dei privati.
Una recente sentenza della Corte Costituzionale n. 218/2019 ha sancito l’illegittimità del diverso trattamento tributario – tra dipendenti pubblici e privati – previsto per il riscatto di una posizione individuale maturata tra il 2007 e il 2017 nei fondi pensione negoziali.
La previsione penalizza i dipendenti pubblici rispetto a quelli privati sebbene le due fattispecie siano sostanzialmente omogenee.
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Si tratta quindi di una discriminazione che viola il principio dell’eguaglianza tributaria; anche ai dipendenti pubblici deve essere riconosciuto il regime agevolato entrato in vigore nel 2007 per i soli dipendenti privati.
La Corte ha fatto leva sull’omogeneità del meccanismo di finanziamento della previdenza complementare sia nei fondi pensione negoziali dei dipendenti privati sia in quelli dei dipendenti pubblici. Per concludere che la duplicità del trattamento tributario del riscatto della posizione maturata non può essere giustificata
Inoltre persino la diversa natura del datore di lavoro non potrebbe assurgere a indice della capacità contributiva tale da giustificare un prelievo fiscale totalmente differente su medesimi presupposti d’imposta.
Ha quindi esteso anche ai dipendenti pubblici l’agevolazione già prevista per quelli privati con lo scopo di favorire lo sviluppo della previdenza complementare.