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Covid 19, validazione dispositivi di protezione individuale

lentepubblica.it • 21 Aprile 2020

covid-19-validazione-dispositivi-protezione-individuale Con il decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, all’art. 15 è prevista, nell’ambito dell’emergenza covid 19, la validazione dei dispositivi di protezione individuale.


L’art. 15 del decreto legge n. 18 del 2020 detta disposizioni straordinarie per la gestione dell’emergenza Covid-19. E attribuisce all’Inail la funzione di validazione straordinaria e in deroga dei dispositivi di protezione individuale (dpi).

Fermo restando i poteri del Commissario straordinario ai sensi dell’art. 122, si tratta per l’Inail di una competenza nuova. Una competenza che è attribuita in via straordinaria, per il tempo strettamente necessario, fino al termine dello stato di emergenza, in deroga alle procedure ordinarie.

L’INAIL così collabora alle misure di mitigazione del rischio Covid-19 in qualità di soggetto attuatore degli interventi di protezione civile,

Covid 19, validazione dispositivi di protezione individuale

La deroga riguarda la procedura e la relativa tempistica e non gli standard di qualità dei prodotti che si andranno a produrre, importare e commercializzare.

I dpi dovranno assicurare la rispondenza alle norme vigenti e potranno così concorrere, unitamente all’adozione delle altre misure generali, al contenimento e alla gestione dell’emergenza epidemiologica in corso.

Terminato il periodo di emergenza, sarà ripreso il percorso ordinario. E i dpi, validati in attuazione della disposizione richiamata, dovranno, per continuare a essere prodotti, importati o commercializzati, ottenere la marcatura CE seguendo la procedura standard.

In considerazione della specifica finalità della norma, i dpi interessati dalla disposizione sono unicamente quelli funzionali a mitigare i rischi connessi all’emergenza sanitaria in corso e sono indicati nell’allegata tabella.

Presentare richiesta

La richiesta deve:

  • essere presentata utilizzando il facsimile di autocertificazione allegato, avendo cura di inserire tutti gli allegati richiesti.
  • ed anche essere inviata esclusivamente alla casella di posta elettronica certificata: dpiart15@postacert.inail.it. Tale pec è dedicata e valida per tutto il territorio nazionale;
  • infine non saranno istruite richieste fatte pervenire ad altre caselle di posta elettronica o con altre modalità.

L’INAIL prega di non inviare alla casella di posta elettronica certificata dpiart15@postacert.inail.it richieste di informazioni tecniche. Oppure richieste di chiarimenti, perché non possono essere esaudite.

Eventuali richieste o materiali già inviati con altri canali non saranno oggetto di valutazione e dovranno essere inoltrati alla casella di posta elettronica dedicata utilizzando il facsimile di autocertificazione.

Infine ai seguenti link trovate i documenti più importanti:

Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
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