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Il cumulo gratuito sulla Pensione Anticipata è uguale per tutti?

lentepubblica.it • 6 Ottobre 2016

divieto cumulo redditiCumulo dei contributi senza oneri e col calcolo retributivo per tutti i lavoratori iscritti a una gestione Inps, anche per chi matura la pensione anticipata. Una via di mezzo tra ricongiunzione e totalizzazione, che consente di riunire i contributi previdenziali gratuitamente ma senza applicare il penalizzante ricalcolo contributivo: è questa la soluzione attualmente allo studio, per fronteggiare il sempre più diffuso problema di chi non riesce a pensionarsi perché i contributi sono accreditati in gestioni diverse.

 

L’articolo 20 della legge 613/1966 riconosce ai lavoratori che hanno contribuzione accreditata nella assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e in una o più gestioni speciali dei lavoratori autonomi (coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli a titolo principale, artigiani e commercianti) il cumulo gratuito della contribuzione presente nell’AGO nelle predette gestioni, sia ai fini del conseguimento del diritto che della misura della prestazione, per la concessione di una pensione in una di queste gestioni speciali.

 

Il cumulo opera sempre, però solo quando il soggetto non abbia perfezionato un diritto a pensione con la sola contribuzione presente nell’assicurazione generale obbligatoria (dei lavoratori dipendenti). In tale ipotesi la liquidazione della prestazione viene effettuata a carico dell’assicurazione generale obbligatoria  e l’Inps procederà alla liquidazione di un supplemento di pensione al compimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia sullo spezzone contributivo presente nella/e gestione/i speciale/i (Circolare Inps 790/1966).

 

Il nuovo cumulo retributivo avrà lo stesso funzionamento di quello già esistente: consentirà, cioè, di sommare i contributi per il diritto a pensione, anche se ogni gestione liquiderà autonomamente la sua quota di trattamento, senza il totale ricalcolo contributivo dell’assegno. Per quanto riguarda l’applicazione del calcolo retributivo o contributivo, non è stato chiarito se si terrà conto dell’anzianità complessiva, cioè in considerazione di tutte le gestioni, oppure della sola anzianità presente nella singola gestione.

 

Il cumulo contributivo è esercitabile dai lavoratori iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi (commercianti, artigiani, coltivatori diretti e mezzadri) e dagli iscritti alla gestione separata dell’Inps, oltre che dagli iscritti alle forme sostitutive ed esclusive della medesima (ex Inpdap, ex Enpals, Fondo Volo, Elettrici, Telefonici eccetera). I contributi versati nelle Casse professionali invece non possono essere valorizzati anche se la loro presenza non è di ostacolo all’esercizio del cumulo nelle altre gestioni (Circolare Inps 120/2013).

 

Al pari della totalizzazione nazionale, il cumulo deve interessare tutti e per intero i periodi assicurativi non coincidenti accreditati presso le diverse gestioni assicurative menzionate purchè gli assicurati non risultino già titolari di un trattamento pensionistico in una delle gestioni interessate dal cumulo stesso. A differenza della totalizzazione, il cumulo è vietato qualora gli interessati abbiano perfezionato i requisiti per il diritto a un trattamento pensionistico autonomo in una delle casse interessate (ad eccezione del caso in cui il cumulo è diretto a conseguire una pensione di inabilità).

 

Fonte: Pensioni Oggi (www.pensionioggi.it)
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