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Possibile cumulo tra assegni di invalidità e redditi da lavoro?

lentepubblica.it • 19 Gennaio 2016

invalidita civileAggiornate dall’Inps le soglie di reddito da lavoro che consentono l’erogazione piena dell’assegno ordinario di invalidità nel 2016. Com’è noto la soglia di invalidità per il riconoscimento dell’assegno ordinario di invalidità è costituita da una riduzione di oltre due terzi della capacità lavorativa. Pertanto gli interessati possono continuare a svolgere un’attività di lavoro produttiva di reddito e percepire, contemporaneamente, la prestazione previdenziale. In tale ipotesi la pensione non resta immutata ma subisce una riduzione a seconda dell’ammontare complessivo dei redditi da lavoro: piu’ i redditi sono elevati maggiore sarà la riduzione a cui si andrà incontro.

 

Il primo limite che impedisce l’erogazione dell’assegno pieno è quello reddituale derivante da attività lavorativa, dipendente o autonoma, previsto dall’articolo 1 comma 42 della legge 335/1995. Questa norma stabilisce che qualora il reddito annuo conseguito sia superiore a 4 volte il trattamento minimo inps vigente nel Fpld (circa 2mila euro al mese) il trattamento dell’assegno viene ridotto del 25% della prestazione base, riduzione che passa al 50% se il reddito supera le cinque volte il minimo inps. Mentre nessuna riduzione interessa gli assegni inferiori a 4 volte il minimo inps.

 

Oltre questa prima limitazione c’è però una seconda decurtazione che scatta qualora il rateo di assegno, rimanga, dopo le suddette riduzioni, resti superiore al trattamento minimo inps per l’anno in corso (circa 502 euro al mese). In tal caso la quota dell’assegno eccedente il trattamento minimo viene decurtata del 50% entro comunque l’importo dei redditi da lavoro percepiti (articolo 10, Dlgs 503/1992).

In caso di lavoratore autonomo la riduzione è pari al 30% della quota eccedente il trattamento minimo fermo restando che, in tale circostanza, la riduzione non può essere superiore al 30 per cento del reddito prodotto (articolo 72 della legge 388/2000). Solo qualora l’assegno di invalidità sia determinato su un’anzianità superiore a 40 anni di contributi, ipotesi abbastanza improbabile, questa seconda riduzione non scatta (cfr: Circolare Inps 197/2003).

 

Sono esclusi dal divieto di cumulo i titolari di assegno che risultano assunti con contratti di lavoro a termine la cui durata degli stessi non superi complessivamente le cinquanta giornate nell’anno solare ovvero di coloro dalla cui attivita’ dipendente o autonoma derivi un reddito complessivo annuo non superiore all’importo del trattamento minimo relativo al corrispondente anno. Facciamo un esempio. Se un pensionato Inps ha un assegno di invalidità di 1.902 euro al mese e guadagna 600 euro al mese con redditi da lavoro dipendente l’eccedenza della quota superiore al minimo inps, cioè 1.400 euro (1902-502 euro) viene pagata solo per il 50%, ovvero per 700 euro. In totale la prestazione scenderà a 1.202 euro. La trattenuta comunque non può superare il reddito da lavoro percepito. Così la riduzione effettiva sarà pari a 600 euro al mese e la relativa pensione scenderà a 1302 euro al mese.

Al compimento dell’età di vecchiaia, cioè quando l’assegno viene trasformato d’ufficio in pensione di vecchiaia, queste riduzioni non scattano piu’ in quanto la prestazione di vecchiaia è compatibile pienamente con lo svolgimento di attività lavorativa.

Fonte: Pensioni Oggi (www.pensionioggi.it) - articolo di Franco Rossini
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